Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9093 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 20/04/2011), n.9093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9721/2008 proposto da:

SOCIETA’ VILLA BENIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LOVISOLO ANTONIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 18/4/07, depositata il 17/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Liguria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Villa Benia s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, inverte l’onere della prova e che la contribuente non l’aveva data non essendovi coincidenza numerica tra le giustificazioni da essa allegate ed i movimenti bancari.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la contribuente, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce l’inesistenza dell’appello per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta.

Il motivo è infondato in fatto risultando agli atti prodotto l’avviso di ricevimento.

Con il secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, si afferma la necessità di un contraddittorio in sede amministrativa.

Il motivo è infondato in quanto dalla esposizione dello svolgimento dei fatti contenuta nel ricorso risulta che il contraddittorio vi è stato. La contribuente lamenta l’insufficienza del tempo assegnatogli per produrre la documentazione ma non anche di avere chiesto in sede amministrativa un ulteriore termine. Va, peraltro, rilevato che neppure nei lunghi anni dei giudizi di merito la ricorrente è stata in grado di produrre idonea documentazione, sicchè il rilievo appare privo di pregio.

Con il terzo motivo, erroneamente numerato come secondo, si lamenta la mancanza di approfondimento istruttorio. La censura è inammissibile in quanto non prospetta vizio di cui all’art. 360 c.p.c.. Se detta mancanza incida sulla motivazione dell’accertamento dei fatti il ricorrente può dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, precisando, secondo la prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., in un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, gli specifici fatti dei quali si lamenta l’omesso o insufficiente accertamento ed indicando e trascrivendo le prove non esaminate dal giudice di merito che avrebbero portato ad un diverso accertamento di fatto.

Con l’ultimo motivo, deducendo vizio di motivazione, la contribuente lamenta la mancanza di sforzo argomentativo della sentenza impugnata in ordine alle giustificazioni da essa dedotte e di essersi limitata ad affermazioni di massima.

La censura è inammissibile per la ragione esposta nell’esame del precedente motivo. Premesso che non è contestato che l’onere della prova in ordine alle ragioni delle movimentazioni bancarie spettava alla convenuta, che la sentenza ha escluso che detta prova sia stata fornita soprattutto per la mancanza di corrispondenza numerica tra le ragioni addotte e le risultanze dei conti correnti bancari, incombeva alla ricorrente dedurre analiticamente, trascrivendo movimentazioni bancarie e documentazione “che le giustificava, che detta corrispondenza sussisteva e non limitarsi ad una generica contestazione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro cinquemila, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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