Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9093 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. I, 15/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 15/04/2010), n.9093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio da:

Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con ordinanza in data 30

aprile 2009, cron. n. 592, nel procedimento relativo al minore

C.S.P., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), alla

presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero;

il consigliere relatore.

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con provvedimento del 3 febbraio 2009, pronunciando sul ricorso presentato da C. C. per la modifica delle condizioni di affidamento del figlio minorenne C.S.P., affidato in via esclusiva alla madre M.F., all’epoca residente in (OMISSIS) ((OMISSIS)), dichiarava la propria incompetenza territoriale, in considerazione della circostanza che il minore aveva nel frattempo stabilito al propria dimora abituale in (OMISSIS) ((OMISSIS)) e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;

1.1. quest’ultimo Tribunale, con ordinanza in data 8 gennaio 2009, ravvisava la propria incompetenza, alla stregua del principio della “perpetuano jurisdictionis”, applicabile a tutti i provvedimenti inerenti alla potestà genitoriale e prevalente sul principio di prossimità, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura; il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, pertanto, richiedeva d’ufficio alla Corte di cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta sembra possa risolversi con l’affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Brescia, alla stregua del principio della “perpetuatio iurisdictionis” (applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale), in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con il quale egli convive e che prevale su quello cosiddetto “della prossimità” – secondo il quale è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto (L. n. 149 del 2001, art. 8); infatti, per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, il principio della “perpetuatio” trova applicazione tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura (applicandosi, per converso, il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l’avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunziato dal giudice originariamente competente) (Cass. 2003/3587; 2008/1998; cfr.

Cass. S.U. 2008/28875);

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia, con conseguente cassazione del decreto dello stesso Tribunale in data 3 febbraio 2009.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni Brescia e cassa il decreto dello stesso Tribunale in data 3 febbraio 2009.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, le generalità e gli altri dati identificativi di C.C., M.F. e di C.S.P..

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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