Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9093 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1909-2018 proposto da:
U.I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato PITORRI JACOPO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7576/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 01/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO
MARIA GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 1 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma, ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello proposto da U.I.M., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso lo straniero, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17, art. 15, commi 1 e 2, e art. 16; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 3 Cost. Il Ministero ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Con esso si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori dell’Ufficio, si richiama genericamente la disciplina in tema di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria e si critica il mancato “doveroso bilanciamento … tra la tutela degli interessi privato ed il bene giuridico della sicurezza pubblica della Nazione”, senza considerare che la sentenza impugnata ha definito in rito il gravame proposto dall’odierno ricorrente, per aver ritenuto non esser stata validamente incisa la decisione di primo grado, con la quale si era affermata la non credibilità del racconto, e la ritenuta mancanza di seri pericoli in caso di rientro in Patria.
Per riaprire il dibattito sulla sua posizione, il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto criticare la ritenuta inammissibilità dell’appello e riprodurre, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c. le doglianze avverso la decisione di primo grado. Non avendolo fatto, il ricorso non incide sulla ratio decidendi della sentenza e la declaratoria d’inammissibilità resta ferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019