Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9092 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CINQUE STELLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli

Avv.ti ONESTI Valerio e Sandro Verduchi, elettivamente domiciliata

nel relativo studio in Roma, Corso Trieste, 155;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/26/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 26, in data 26/06/2006, depositata il

26 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta a R.G. n. 27588/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 123/26/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 26, il 26.06.2006 e DEPOSITATA il 26 settembre 2006.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad IVA, IRPEG ed ILOR dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione, per omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 bis – La formulazione del quesito, posto a conclusione del secondo mezzo, alla cui stregua è chiesta la cassazione della decisione, nel caso, sembra non soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., risolvendosi in un generico interpello in ordine alla violazione delle orme indicate, risulta in conferente ed, quindi, inidoneo a consentire l’affermazione di una precisa regola iuris;

quanto al primo mezzo, non risulta, specificamente e idoneamente indicato il fatto controverso rilevante, nè gli elementi pretermessi e le ragioni che dovrebbero giustificare una diversa decisione (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio, dichiarando il ricorso inammissibile.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilasettecento, di cui Euro duemilaseicento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese prenotate a debito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilasettecento, oltre quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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