Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9092 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7708-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2908/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2016 R.G.N. 4329/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con il quale P.L. aveva ingiunto a Telecom Italia s.p.a. il pagamento della somma di Euro 22.856,90 oltre accessori per retribuzioni relative alle mensilità da gennaio ad ottobre 2011.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato ad un solo motivo. P.L. ha depositato procura. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la società ricorrente ha depositato memoria, alla quale ha allegato verbale di conciliazione della controversia sottoscritto dalle parti davanti alla Corte di appello di Roma ed ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2017 si evince che le stesse hanno definito la controversia tra loro pendente anche con riguardo alle spese del giudizio davanti a questa Corte di legittimità che hanno inteso compensare integralmente.

4. Ne consegue che risulta venuta meno ogni ragione di controversia e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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