Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9092 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LAMACCHIA ROBERTO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI TARCENTO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 64/04 del GIUDICE DI PACE di TARCENTO emessa

il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza n. 64/04 depos. in data 2.12.2004 con la quale il G.d.P. di Tarcento aveva convalidato, L. n. 689 del 1981, ex art. 23 l’opposizione da lui proposta avverso la cartella di pagamento emessa dal concessionario Monte dei Paschi di Siena – SeRiT spa, in relazione ad un’ infrazione al Cds, in quanto l’opponente non era comparso all’udienza di comparizione benche’ il relativo decreto fosse stato a lui notificato mediante deposito in cancelleria.

Il ricorso per Cassazione si fonda sulla base di una sola censura;

l’intimata amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 – Deduce la nullita’ dell’udienza di comparizione per omessa notifica a ricorrente del relativo avviso, in quanto notificato preso la cancelleria dell’Ufficio. Sostiene che nel ricorso in opposizione egli aveva reso la dichiarazione di residenza, indicando come tale la propria abitazione in Torino, per cui in questa localita’ avrebbe dovuto essere notificato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, ma non in cancelleria. Cio’ poteva farsi solo nelle residuali ipotesi in cui mancava nel ricorso l’indicazione di un procuratore oppure la dichiarazione di domicilio o anche di residenza nel comune dove ha sede il giudice.

In subordine l’opponente solleva la questione di legittimita’ costituzionale e della L. n. 689 del 1981, art. 22 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede, in tema di sanzioni amministrative e nelle ipotesi di ricorso inoltrato a mezzo posta, la notifica del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione al ricorrente preso la residenza dichiarata nel ricorso d’opposizione, nei casi in cui egli non abbia indicato un suo procuratore o non abbia reso dichiarazione di residenza o eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

La doglianza non ha pregio ed e’ peraltro manifestamente infondata la questione incostituzionalita’ sollevata dal ricorrente. Non v’e’ dubbio che la tesi da egli sostenuta e’ in chiaro contrasto sia con la lettera che con la ratio della norma in questione. Questa Corte ha in proposito rilevato che:

“L’art. 58 disp. att. c.p.c. – secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, a norma dell’art. 319 c.p.c., comma 2, nel Comune sede dell’ufficio giudiziario adito – opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto e’ riferibile la previsione de suddetto articolo del codice di rito….” ( Cass. n. 9394 del 27/06/2002; Cass. n. 10209 del 16.05.2005).

Quanto all’eccepita questione d’incostituzionalita’, si rileva, in proposito che la stessa e’ stata gia’ presa in esame dalla Corte Costituzionale, che l’ha ritenuta manifestamente infondata. Invero con l’ordinanza n. 0391 del 2007, il Giudice delle Leggi ha ritenuto ” …. manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. 24 novembre 1981,n. 689, art. 22, commi 4 e 5, censurato, in riferimento agli art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui obbliga l’opponente ad una cartella di pagamento di sanzioni amministrative, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, e dispone che, in caso di omissione, le notificazioni siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Infatti, la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in quanto funzionale ad un piu’ immediato ed agevole espletamento delle formalita’ della notificazione; inoltre, le diversita’ riscontrabili tra chi sceglie di stare in giudizio personalmente e la parte che nomina un difensore non violano i parametri indicati, atteso che colui che decide di difendersi personalmente e’ interessato a seguire gli sviluppi della vicenda processuale, mentre chi nomina un difensore ha diritto di attendersi che quest’ultimo svolga efficacemente l’attivita’ professionale in sua difesa.” (Corte Cost. ord. n. 0391 del 2007).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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