Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9092 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 13/02/2017, dep.07/04/2017), n. 9092
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 16444/12, proposto da:
Agenzia delle entrate, elett.te domic. In Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e
difende;
– ricorrente –
contro
Tourivin snc di S.L. & C.;
– intimata non costituita –
S.L.; G.C.; F.S.; elett.te
domic. in Roma, alla via Grazioli Lante n. 16, presso gli avv.ti
Domenico e Paolo Bonaiuti, dai quali sono rappres. e difesi, con
procura notarile in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 54/28/11 della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. G. Palatiello;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. P. Bonaiuti;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa
DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Tourivin s.n.c. impugnò, con separati ricorsi, innanzi la CTP di Cuneo, due avvisi d’accertamento, per gli anni 2002 e 2003, diretti alla ripresa fiscale per indebite detrazione di iva e deduzione di componenti negativi del reddito, in ordine a fatture di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria sull’immobile ubicato in (OMISSIS), di proprietà dei soci S. e G., concesso in comodato alla suddetta società.
In particolare, l’ufficio motivò le riprese fiscali con il fatto che i contestati benefici fiscali erano di esclusiva inerenza alle suddette socie, fruiti nella qualità di comproprietarie dell’immobile oggetto dei lavori, rilevando altresì che il comodato era irrilevante, in quanto registrato dopo i documenti oggetto di ripresa fiscale, mentre l’attività sociale fu svolta per soli otto mesi (prima della registrazione del comodato).
Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.
La CTP, riuniti i giudizi, ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle socie S., G. e F., le quali si costituirono ribadendo le difese espresse dalla società, impugnando altresì gli atti di diniego di autotutela aventi ad oggetto l’istanza di annullamento delle cartelle di pagamento derivanti dagli avvisi notificati alle stesse socie.
La CTP, disposta anche la riunione di quest’ultimi giudizi, accolse i ricorsi, annullando gli atti impugnati.
Avverso la sentenza di primo grado fu proposto appello dall’Agenzia delle entrate, respinto con sentenza emessa dalla CTR, escludendo l’abuso di diritto nelle operazioni oggetto dell’avviso impugnato.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
I soggetti intimati (esclusa la società) si sono costituiti con procura notarile allegata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è improcedibile.
Dal ricorso e dalla procura notarile prodotta dai controricorrenti si desume che la sentenza d’appello fu notificata il 27.4.2012; la relata non è stata allegata al ricorso, nè prodotta.
Dall’esame del fascicolo di causa non è dato riscontrare la stessa relata di notificazione.
Ora, secondo il consolidato orientamento, in tema di ricorso per cassazione, la Corte, qualora nel ricorso non sia allegata la notificazione della sentenza impugnata, deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto d’impugnazione nel cd. termine lungo, procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, se, per eccezione del controricorrente o per quanto emerge dalla produzione delle parti o del fascicolo d’ufficio, risulti la notificazione della sentenza, deve accertare se il ricorrente abbia ottemperato, nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., all’onere del deposito della copia dell’atto impugnato con la relata di notifica, in mancanza della quale va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass., 15.10.2015, n. 20883; SU, 16.4.2009, n. 9004).
Come detto, dalla produzione delle parti emerge che la sentenza impugnata fu notificata il 27.4.2012, per cui sarebbe stato onere della parte ricorrente produrre la relata di notificazione; ne consegue l’improcedibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 4000,00, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017