Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9091 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.F.R., residente ad (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n.149/12/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 12, in data

05/05/2006, depositata il 31 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta a R.G. n.27511/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.149/12/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n.12, il 05.05.2006 e DEPOSITATA il 31 luglio 2006.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di rettifica, relativo ad IVA dell’anno 1997, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art.6, comma 3.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso, si ritiene possa essere esaminata e decisa, avendo riguardo al principio secondo cui “In tema di I.V.A., il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo. Pertanto, anche al fine di stabilire se sia stato o meno raggiunto dal contribuente (nella specie un medico), in un determinato arco di tempo, un certo volume d’affari da cui derivi l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale per l’assoggettamento ad I.V.A., il volume d’affari deve essere calcolato in relazione alla data di pagamento dei corrispettivi e non già a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali svolte” (Cass. n.11150/1995). 4 bis La decisione impugnata si ritiene in linea con il principio desumibile dalla citata pronuncia, avendo escluso l’obbligo della fatturazione per non essere stato effettuato il pagamento delle prestazioni.

4 ter Peraltro, data la ratio decidendi predetta non sembra che il mezzo sia specifico e, neppure, che il quesito sia conferente.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il rigetto, per inammissibilità dei motivi, o per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione, alla stregua del ricordato principio, peraltro da ultimo ribadito (Cass. n.3976/2009), vada rigettata, per manifesta infondatezza;

Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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