Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9091 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25363-2015 proposto da:

R.P., O.G., M.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 209, presso lo studio

dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ERNESTO MARIA CIRILLO;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO;

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L., già TNT LOGISTICS S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA UBERTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2915/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2015 R.G.N. 3987/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stato dichiarato improponibile il ricorso proposto, per quanto qui ancora interessa, da R.P., M.B. e O.G., i quali avevano chiesto che si dichiarasse l’inefficacia nei loro confronti della cessione di ramo di azienda da Telecom Italia s.p.a. a TNT Logistic s.p.a., poi divenuta Ceva Logistic s.r.l..

2. La Corte di merito ha ritenuto che il tenore dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti non lasciasse spazio all’interpretazione proposta nel ricorso tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità della cessione della quale di fatto avevano accettato gli effetti con formula ampia ed al quale avevano dato seguito con comportamento concludente protrattosi per anni.

3. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i signori R., O. e M. affidato ad un unico motivo al quale resistono, con distinti controricorsi, Telecom Italia s.p.a. e Ceva Logistic Italia s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

4.1 Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato gli accordi di conciliazione intercorsi tra le parti che non contenevano alcuna rinuncia all’impugnazione dei contratti di cessione ma solo l’accettazione a transitare, alle condizioni economiche e contrattuali in essi contenute, alle dipendenze della società cessionaria del ramo di azienda.

4.2. Sottolineano inoltre che si sarebbe dovuto tenere conto delle premesse contenute nei verbali di conciliazione ed evidenziano che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile rinunciare validamente alle azioni e ai diritti di natura retributiva e risarcitoria “con riguardo alla prosecuzione del rapporto lavorativo senza soluzione di continuità presso la TNT Logistics s.p.a.” ma solo alle rivendicazioni di natura retributiva e risarcitoria relative al rapporto con Telecom e fino al 28 febbraio 2003.

5. il ricorso non può essere accolto.

5.1. In primo luogo la censura è inammissibile sotto vari profili: non sono allegati al ricorso i verbali di conciliazione di cui si deduce l’errata interpretazione e ne sono riportati stralci insufficienti con un mero rinvio alla documentazione allegata al fascicolo di primo grado.

5.2. A ciò si aggiunga che comunque la Corte si fa carico di esaminare il contenuto della conciliazione alla luce delle censure formulate in appello, che risultano essere analoghe a quelle oggetto del ricorso in cassazione, ed offre una lettura degli accordi che tiene espressamente conto della premessa apposta che è letta dai ricorrenti come una mera clausola di stile mentre viene interpretata dalla Corte di merito come una consapevole rinuncia all’impugnazione della cessione. Inoltre il giudice di appello completa il percorso interpretativo valorizzando il comportamento successivo tenuto dalle parti.

5.3. Quando, come nel caso in esame, siano possibili più interpretazioni di un contratto e quella privilegiata dal giudice di merito sia una di quelle possibili e plausibili non è consentito, alla parte che aveva proposto un’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 20/11/2009 n. 24539 e successivamente 15/11/2017 n. 27136).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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