Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9091 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 13/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9106/12, proposto da:

POLARIS DI R.K. E C. S.A.S., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRES.

P.T.; B.R.; M.M.; R.K.;

T.D.; TUTTI ELETT.TE DOMIC. A ROMA, AL VIALE PARIOLI N. 43, PRESSO

L’AVV. FRANCESCO D’AYALA VALVA, CHE LI RAPPRES. E DIFENDE UNITAMENTE

AGLI AVV.TI NATALE MANGANO, GIANFRANCO GAFFURI, CON PROCURA SPECIALE

IN CALCE AL RICORSO;

– RICORRENTI –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. In Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/22/11 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 27/6/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. F. D’Ayala Valva;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Palatiello;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Polaris s.a.s. impugnò, con due distinti ricorsi, innanzi la CTP di Torino: un avviso d’accertamento emesso dall’ufficio di Pinerolo, per l’anno 2005, attraverso cui, ritenendo inattendibile l’intera contabilità della stessa società, determinò induttivamente i ricavi e il reddito imponibile; un atto di autotutela emesso dall’Agenzia delle entrate per correggere una parziale duplicazione dei ricavi ritenuti evasi e per ammettere la deduzione di alcune spese.

La CTP, riuniti i procedimenti, respinse entrambi i ricorsi.

La CTR rigettò l’appello proposto dalla società, ritenendo corretto l’accertamento compiuto, rilevando altresì che la società non aveva allegato elementi di valutazione idonei a contrastare l’accertamento stesso e non aveva ottemperato alla richiesta di esibire le schede di cantiere.

Avverso tale sentenza la Polaris s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi.

Resiste l’agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza nella forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo è stata denunziata la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’adeguatezza delle fonti informative utilizzate dall’agenzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo, dalla sentenza si evince che l’accertamento è stato fondato su stime immobiliari ricavate da riviste specializzate del settore e che le presunzioni innescate da tali rilievi non sono state superate dal contribuente.

Inoltre, nella sentenza è fatto riferimento alla totale mancanza delle fatture relative alle opere di scavo e di esecuzione dei lavori edili e alla omessa allegazione delle richieste schede di cantiere.

Il secondo motivo – da esaminare congiuntamente al primo data la connessione – riguarda la violazione e falsa applicazione delle norme sull’onere probatorio (artt. 2697 e 2729 c.c.) con riferimento alla medesima argomentazione adottata dal giudice d’appello, di cui al primo motivo.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo motivo, attraverso cui parte ricorrente ha inteso censurare la motivazione della sentenza impugnata perchè contraddittoria in ordine alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della pronuncia, non è formulato in maniera inerente alla prospettazione dei fatti, in quanto la motivazione contestata è chiara e lineare, essendo fondata sull’accertamento induttivo, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 1.

In particolare, la CTR ha ritenuto corretto l’accertamento compiuto dall’ufficio che ha disatteso la contabilità della società ricorrente con motivazione dettagliata ed esauriente, utilizzando una perizia fondata su dati attinti da riviste specializzate del settore interessato ed evidenziando l’inconsistenza degli elementi di valutazione addotti dal contribuente.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto per le suddette argomentazioni è da ritenere che esso non contenga specifiche critiche afferenti alla violazione delle norme di diritto richiamate, bensì una doglianza relativa ad un asserito vizio della motivazione.

Con il terzo motivo è stata denunziata l’omessa motivazione circa un punto decisivo del giudizio, relativo alla misura degli oneri complessivi di urbanizzazione afferenti all’intero programma edilizio suddiviso in più lotti edificabili.

Al riguardo, con l’accertamento impugnato l’Agenzia delle entrate ha contestato alla società ricorrente di non aver conteggiato, nel 2005, l’intero importo dei suddetti oneri, in quanto relativi a distinti lotti da eseguire progressivamente in tempi diversi, rilevando dunque una ridotta fatturazione per il medesimo anno.

La ricorrente ha esposto che i costi del programma edilizio erano stati proporzionalmente ragguagliati ai vari immobili costruiti (e poi venduti) nei singoli esercizi.

Il motivo è inammissibile perchè nuovo, in quanto esso non è chiaramente desumibile dal motivo d’appello riprodotto dalla ricorrente; ovvero, nell’atto di appello – come allegato nel ricorso – non appare formulato il medesimo specifico motivo posto a sostegno del ricorso per cassazione.

In ogni caso, la formulazione del terzo motivo non appare chiara, non essendo essa inerente al prospettato motivo d’appello (in cui non è sviluppata la questione della suddivisione dei costi della costruzione dei vari immobili in più esercizi contabili).

Il quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente data la connessione.

Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione di varie norme concernenti l’accertamento con adesione.

Il motivo è inammissibile.

In particolare, la società ricorrente ha lamentato che nel corso del 2004 aveva concordato con l’ufficio un accertamento con adesione in cui erano stati fissati prezzi delle vendite immobiliari simili a quelle dell’anno successivo, nettamente inferiori ai prezzi invocati dall’agenzia per le cessioni stipulate nel 2005.

Il motivo in esame non coglie la ratio decidendi, essendo fondato sulla critica della motivazione afferente alla transazione stipulata con l’ufficio.

Tale critica muove dall’erroneo presupposto che l’accertamento compiuto dall’ufficio, per il 2004, qualificato in sentenza quale atto transattivo, sia stato considerato non utilizzabile dall’ufficio in ordine alla determinazione dei prezzi di cessioni immobiliari del 2005, perchè contenente dati non attendibili.

Invero, la CTR ha ritenuto che l’accordo intervenuto nel 2004, costituisse una transazione, ed un atto autonomo privo di efficacia vincolante per l’ufficio, in ordine ad accertamenti riguardanti anni diversi.

Inoltre, la società ricorrente non ha allegato fatti concreti dai quali desumere che l’accertamento relativo al 2004 contenesse dati inesatti in ordine al 2005, invocando un’asserita continuità di valori tra il 2004 e il 2005 che non potrebbe essere desunta dal contenuto dell’accordo del 2004.

In particolare, è stata richiamata la continuità dei valori tra immobili in costruzione nel 2004 e quelli degli immobili realizzati nel 2005, rilievo non pertinente in quanto l’oggetto dell’accertamento induttivo in esame era fondato sui dati desumibili dalla suddetta perizia utilizzata dall’Agenzia.

Parimenti inammissibile è il quinto motivo, con cui è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata circa l’attendibilità della fonte informativa di cui si è avvalsa l’Agenzia delle entrate, per le stesse argomentazioni di cui al primo motivo (che sostanzialmente riproduce).

Al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha inteso censurare anche la parte della motivazione contestata, riguardante la mancata pertinenza della perizia penale, disposta dal Pubblico Ministero nel giudizio penale indicato, sebbene il giudice d’appello avesse chiarito che tale perizia aveva il diverso scopo di dimostrare che gli omessi ricavi riscontrati nel 2005 non superassero le soglie contemplate dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4.

Infine, anche il sesto motivo è inammissibile.

Parte ricorrente, in alternativa rispetto al precedente motivo, ha addotto la nullità della sentenza impugnata per l’omessa pronuncia sui medesimi fatti. Tale omessa pronuncia non è riscontrabile dalla motivazione, considerato che la CTR ha espressamente deciso ogni motivo d’appello, come riportato nel ricorso stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 10000,00 oltre la maggiorazione del 15%, per il rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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