Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9091 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1392-2018 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 657/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO
MARIA GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 2.5.2017, la Corte d’appello di Ancona ha confermato il rigetto delle istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da C.B. cittadino del Mali. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1.bis. La Corte d’Appello, afferma il ricorrente, non si è attenuta ai criteri di legge nella valutazione della sua attendibilità, avendo confermato il giudizio negativo compiuto dal Tribunale, e così erroneamente disatteso il principio che le imponeva di colmare le lacune attivando i poteri officiosi di indagine.
1.1. Il motivo, sintetico ai limiti dell’inammissibilità nell’esposizione dei dati fattuali, è infondato.
1.2. La Corte territoriale ha escluso a monte la credibilità soggettiva del richiedente in modo conforme ai criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), avendo ritenuto il suo racconto intrinsecamente inattendibile, perchè generico, incongruente (alcuni guerriglieri lo avrebbero catturato insieme al fratello, ma non lo avrebbero coinvolto nelle loro azioni) e non circostanziato (la descrizione delle modalità di fuga non era convincente). Tale conclusione non risulta scalfita dalla generica censura di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto la valutazione relativa alla credibilità soggettiva attiene al giudizio di fatto e non può essere in questa sede messa in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e tale fatto non è stato dedotto.
1.3. Così convenendo, il richiamo ai poteri officiosi non è pertinente, tenuto conto che quando le dichiarazioni siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,non è dovuto alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, per non avere la Corte d’Appello riconosciuto i presupposti della chiesta protezione umanitaria.
2.1. Premesso, al riguardo, che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte come nella specie, prima della sua entrata in vigore da valutare in base alla normativa esistente al momento della loro presentazione (Cass. n. 4890 del 2019), il motivo è inammissibile: esso non indica neppure quale situazione di vulnerabilità avrebbe dovuto esser ravvisata nel suo caso, situazione di vulnerabilità che deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, esser relativa alla violazione di diritti umani fondamentali e non resta integrata da condizioni di povertà o relative in generali al suo Paese d’origine (Cass. n. 4455 del 2018).
3. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019