Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9091 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28680/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “BA. Srl”,. con sede in Grosseto, in persona

dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 27 febbraio 2019 n. 1171/02/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. n.

28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 9 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 27 febbraio 2019 n. 1171/02/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IVA per l’anno di imposta 2011, a seguito di controllo automatizzato sul Modello Unico 2012, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “BA. S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Roma il 29 settembre 2017 n. …/35/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il riconoscimento del credito IVA facesse venir meno i requisiti per l’irrogazione della sanzione ed il computo degli interessi per l’omesso o carente versamento dell’imposta. La “BA. S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13,D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente valutato la carenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione e l’applicazione degli interessi moratori, sul presupposto dell’esistenza del credito IVA al momento della scadenza del pagamento, nonostante l’omesso inserimento nella dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente, che all’epoca non era stata ancora presentata.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, è pacifico che, in tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, “a tutti gli effetti”, all’omessa presentazione ai sensi D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, comma 5, quale modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 l’art. 1 del ed abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 9, nonchè ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7, e art. 8, comma 6,), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario (Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2014, n. 1845; Cass., Sez. 6-5, 31 luglio 2019, n. 20573).

1.2 Nella specie, la dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 2011 era stata presentata con un ritardo di oltre novanta giorni (30 gennaio 2012) dalla scadenza del termine di legge (30 settembre 2011), per cui il credito di imposta per gli anni precedenti non poteva essere opposto in compensazione del debito portato dalla impugnata cartella di pagamento. Pertanto, disponendo lo sgravio in via di autotutela per il riconosciuto credito IVA per l’anno di imposta 2011, l’amministrazione finanziaria aveva, comunque, mantenuto la cartella di pagamento con riguardo alla sanzione ed agli interessi per la condotta omissiva della contribuente.

1.3 In tal modo, come si è evidenziato anche in ricorso, l’amministrazione finanziaria si è attenuta alla circolare emessa il 6 agosto 2012 n. 34/E, secondo cui: “il comportamento tenuto dal contribuente (omessa dichiarazione IVA e detrazione in una successiva dichiarazione del credito IVA non dichiarato) viola il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30; si conferma, pertanto, la correttezza delle contestazioni, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, dell’utilizzo dei crediti originatisi in annualità per le quali sia stata omessa la dichiarazione” (valutazione condivisa da questa Corte: Cass., Sez. 6A-5, 31 luglio 2019, n. 20573), ed ha ottemperato all’invito per cui, “anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia diritto al rimborso del credito erroneamente utilizzato in detrazione, la prosecuzione del giudizio e i connessi oneri a carico dell’Amministrazione sarebbero giustificati dalla necessità di conseguire le sanzioni pecuniarie relative al comportamento non corretto del contribuente ai sensi del citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 “.

Peraltro, tale direttiva è stata confermata dalla circolare emessa il 25 giugno 2013 n. 21/E, sul presupposto che “il credito IVA maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato”, con la conseguenza che, “all’utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle dichiarazioni successive consegue, in sede di liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’emissione della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della conseguente sanzione, di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, nella misura del 30 per cento del maggior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10 per cento in caso di pagamento entro 30 giorni, come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2”. Per cui, “qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, anzichè richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato”.

1.4 Nel caso di specie, essendo pacifico che la contribuente aveva presentato la dichiarazione annuale IVA con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto alla scadenza del termine legale, l’amministrazione finanziaria ha correttamente ritenuto che il riconoscimento del credito IVA non esonerasse la contribuente dal pagamento della sanzione e degli interessi D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13 per l’omesso o carente versamento dell’IVA.

1.5 Ne consegue che il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che, anche in caso di dichiarazione annuale tardiva, la maturazione del credito di imposta escludesse l’irrogazione della sanzione e l’applicazione degli interessi moratori.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

 

 

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