Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9090 del 20/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
VASTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso,
dagli Avv.ti Saverio Gianni ed Enzo Gulmanelli, elettivamente
domiciliata nello studio del secondo, in Roma, Via Pompeo Magno, 3;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/08/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 08, in data 15/03/2007, depositata
il 20 aprile 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa iscritta a R.G. n. 27435/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 32/08/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 08, il 15.03.2007 e DEPOSITATA il 20 aprile 2007.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione degli avvisi di accertamento, relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP degli anni dal 1999 e 2000, censura l’impugnata decisione, con cinque mezzi, per violazione e falsa applicazione di legge, sotto diversi profili.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione dell’Agenzia.
4 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano essere esaminate e decise, avendo riguardo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di accertamento delle imposte dirette, per un verso, l’utilizzazione del metodo induttivo da parte dell’amministrazione finanziaria, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2, lett. d), trova giustificazione, non solo ogni qualvolta le irregolarità riscontrate nella tenuta della contabilità rendono inattendibile la documentazione fiscale e, quindi, gli elementi indicati nella dichiarazione (Cass. n. 11680/2002, n. 14576/2001) e, sotto altro profilo, le riscontrate carenze, rendendo legittimo il ricorso al metodo induttivo, consentono di desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati, anche sulla base di semplici presunzioni (Cass. n. 7680/2002, n. 1821/2001), onerando il contribuente della prova liberatoria (Cass. n. 16198/2001, n. 11514/2001), ma pure, allorquando, siano riscontrabili gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta (Cass. n. 17038/2002).
4 bis Nel caso, sembra, che la decisione impugnata abbia fatto malgoverno dei richiamati principi, avendo valorizzato nell’iter decisionale solo il dato relativo al consumo di acqua fornito dal perito di parte, senza considerare gli altri elementi allegati dall’Agenzia, quali l’ubicazione dell’esercizio, le fatture di acquisto di prodotti destinati alla rivendita non annotati tra le rimanenze, le delibere di versamenti in conto alimento capitale a favore della società, il reddito dichiarato dalla società e quello esiguo dichiarato dai soci che rendeva problematico il finanziamento della società; elementi tutti che verificati e valutati complessivamente erano idonei a giustificare una diversa decisione.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria datata 12.03.2011, nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, le cui argomentazioni resistono alle critiche svolte dalla contribuente, ritiene che l’impugnazione dell’Agenzia debba essere accolta;
Considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011