Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9090 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VOLPE ROSSANA;

– ricorrente –

contro

CAPITANERIA PORTO VENEZIA in persona del Comandante e legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1597/2004 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 09/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.D. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1597 depos. in data 9.8.2004 con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto l’opposizione da lui proposta avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Venezia il 12.3.2003, per violazione dell’art. 299 c.n., perche’, quale comandante conducente della nave motopesca (OMISSIS), aveva imbarcato il marinaio Z.R. quale componente dell’equipaggio senza avere a seguito il relativo foglio di ricognizione e per la violazione dell’art. 1178 c.n., perche’, sempre nella stessa qualita’, aveva ammesso a far parte dell’equipaggio G.M. senza la prescritta annotazione sul ruolo dell’equipaggio. Secondo il tribunale il foglio di ricognizione (species del libretto di navigazione) doveva essere custodito dal Comandante sulla nave medesima, mentre era stato accertato che il G. aveva svolto sul natante attivita’ di pesca e quindi andava annotato sui ruoli dell’equipaggio.

Il ricorso per Cassazione si fonda sulla base di 2 censure;

l’intimata amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 299 c.n. – Sostiene che nessuna norma impone che il foglio di ricognizione debba essere custodito necessariamente a bordo del natante, trattandosi di una nave minore.

Invero l’art. 169 c.n.. prescrive per le navi minori l’obbligo di tenuta a bordo della sola licenza, senza alcuna menzione del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione in parola. La doglianza non e’ fondata. Invero non sembra conferente il richiamo del citato art. 169 c.n. atteso che tale norma prevede, al 3 comma, che : “oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti, dal presente codice, da leggi e da regolamenti. Non v’e’ dubbio che la ratio della normativa in esame e’ quella di consentire – come ha sottolineato il giudice a quo- un pronto controllo della situazione dell’equipaggio attraverso l’esibizione del documento di cui trattasi, cio’ che e’ possibile effettuare quando esso e’ custodito dal Comandante a bordo della nave.

Con il 2 motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1178 c.n.. Deduce che il G. a bordo della nave, svolgeva, in realta’, attivita’ di addestramento del personale (dovendo collaudare un attrezzo per la pesca delle vongole) ma anche non attivita’ di pesca; il medesimo (che era anche legale rappresentante e socio della societa’ proprietaria della barca) risultava munito di foglio di ricognizione e della relativa annotazione sul ruolo di equipaggio di altra imbarcazione (appartenente sempre alla stessa societa’) per cui “non appare logicamente sostenibile lo scopo di pretesa trasgressione alle norme di materia d’assunzione del personale”.

La doglianza non ha pregio. Il giudice ha correttamente valutata la posizione del G. sul natante e ne ha dedotto che stava svolgendo attivita’ di pesca unitamente ad altri membri dell’equipaggio. Invero con il motivo in esame l’esponente introduce elementi di merito incensurabili in sede di legittimita’, stante la corretta e congrua motivazione della sentenza, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12.08.2004; Cass. n. 1554 del 20.01.2004). Il ricorso pertanto dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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