Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9090 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 13/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8485/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. In Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Emper s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza n. 12/19/2011 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 8/2/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. G. Palatiello;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Emper srl impugnò, innanzi la CTP di Milano, una cartella di pagamento relativa a ruolo per omesso e carente versamento di iva e di ritenute alla fonte, per l’anno 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis e/o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

In particolare, la suddetta società dedusse vari motivi, quali: inesistenza della notificazione della cartella per mancata indicazione del nome dell’agente notificatore; mancanza di vari requisiti della cartella; mancata sottoscrizione della stessa cartella; mancato invio bonario prima dell’iscrizione a ruolo; la nullità della cartella per vizi del ruolo; formazione del ruolo ad opera di ufficio incompetente ed errata indicazione delle somme iscritte a ruolo.

L’ufficio si costituì contestando la domanda.

La CTP accolse il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’ufficio di Milano (OMISSIS).

L’ufficio propose appello; si costituì il contribuente che propose appello incidentale, eccependo l’inammissibilità dell’appello per difformità dell’atto notificato da quello depositato presso la commissione.

La CTR, accogliendo l’appello incidentale, dichiarò l’appello principale inammissibile.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, formulando due motivi.

Non risulta depositato il controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., dell’art. 103 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c., commi 1 e 3, artt. 331 e 332, c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR erroneamente dichiarò l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate, poichè il procedimento non era stato promosso anche nei confronti della Equitalia-Esatri s.p.a., anzichè disporre l’integrazione del contradditorio nei confronti della suddetta società.

Con il secondo motivo, parte ricorrente ha denunziato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1 e 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello anche per la ritenuta difformità tra l’originale del ricorso consegnato alla controparte e la copia depositata in giudizio, adducendo che il predetto art. 22 afferisce all’atto originale notificato e non alla copia.

Anzitutto, va rilevata la regolare notificazione del ricorso nel termine di legge. Il primo motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato quello, cui il collegio intende dare continuità, a tenor del quale l’integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanzialèe l’appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purchè si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado (Cass., 19.4.2016; n. 7732; 19.10.2015, n. 21070).

Inoltre, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell’art. 10 medesimo D.Lgs., quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora (Cass., 11.3.2011, n. 5832; 30.10.2007, n. 22939).

Nel caso concreto, l’Equitalia-Esatri s.p.a., quale ente concessionario della riscossione, fu chiamata in giudizio dal contribuente, unitamente all’Agenzia delle entrate, in quanto nel ricorso furono dedotti vari vizi propri della cartella di pagamento che integravano la legittimazione passiva del concessionario, oltre ad altri vizi ascrivibili all’ufficio.

Pertanto, il giudice adito è stato investito della decisione afferente ai vizi propri della cartella impugnata e ai vizi di quest’ultima riconducibili all’ente impositore.

Ora, occorre richiamare l’orientamento della Corte in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo specifico al contenzioso tributario, secondo cui l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso, sicchè deve disporsi l’integrazione del contraddittorio in sede d’impugnazione della sentenza avente ad oggetto un accertamento in rettifica nel caso in cui il fatto impositivo sia unico (Cass., 13.7.2016, n. 14253).

Ne consegue, nel caso concreto, che sia configurabile un litisconsorzio processuale tra Agenzia delle entrate e la società concessionaria, fondato sul fatto che l’impugnazione riguarda un unico atto impositivo, ancorchè relativo a vizi ascrivibili ad entrambi i suddetti enti.

La sentenza impugnata è dunque errata, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale, mentre avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio con la società concessionaria.

L’accoglimento del motivo ha carattere assorbente, esimendo dall’esame degli altri.

Pertanto, va cassata la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del giudizio d’appello, con rinvio alla CTR, per l’integrazione del contraddittorio, e per le spese.

PQM

La Corte dichiara la nullità del giudizio d’appello e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla CTR della Lombardia, anche per le spese, per l’integrazione del contraddittorio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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