Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9090 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1381-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1225/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata l’01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 1.6.2017, la Corte d’Appello di Torino ha confermato il rigetto delle istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria, avanzate da M.F., cittadino pakistano, che ha proposto ricorso, con due motivi, con cui denuncia: a) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25del 2008, artt. 8 e 25; b) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del T.U. Imm., art. 5, comma 6. Il Ministero ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata fonda la valutazione negativa alla tesi del ricorrente, il cui racconto ha ritenuto non attendibile, rilevando che in Pakistan, ed, in particolare, nella zona di Karachi, non era ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato e che non erano ravvisabili i presupposti per la concessione del permesso per motivi umanitari.

2. Il ricorso, che tace sulle evidenziate incongruenze del racconto e pone l’accento sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte della Corte territoriale) si rivela inefficace, in quanto il riconoscimento della protezione sussidiaria presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbrario 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018).

3. Nella specie, il giudice del merito ha escluso, sulla scorta del richiamo ad una fonte internazionale, la sussistenza di siffatto conflitto, dovendo aggiungersi che, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione dell’art. 8, comma 3, invocata non detta un elenco tassativo delle fonti da consultare, come attesta il fatto che, accanto ad UNHCR, EASO e MAE, legittima le informazioni “comunque acquisite dalla commissione stessa” e pertanto dal giudice. L’apprezzamento delle acquisite informazioni costituisce, poi, una valutazione di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 Ed il motivo non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma richiamando fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dai giudici d’appello, è diretto a sollecitare un’impropria rivisitazione dell’apprezzamento compiuto in sede di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

4. La sentenza si sottrae a censure, anche, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Premesso al riguardo che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate al lume della disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019), va rilevato che la richiesta è stata disattesa sul presupposto, giuridicamente esatto, che la mera condizione generale del Paese non ne legittima l’accoglimento, ed il ricorrente non ha riferito quale specifica situazione di vulnerabilità egli abbia dedotto avendo genericamente fatto riferimento ad un imprecisato rischio di subire violenze, e dimenticando che la situazione di vulnerabilità cui fa riferimento la disciplina in esame deve esser l’effetto della grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza (cfr. Cass. n. 4455 del 2018), il che non è stato dedotto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA