Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9090 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28521/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 19 febbraio 2019 n. 835/16/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 9 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 febbraio 2019 n. 835/16/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione della maggiore IVA a seguito di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa in ragione del mancato trasferimento della residenza nel Comune ove l’immobile acquistato era ubicato, ha accolto l’appello proposto da R.G. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Roma il 22 novembre 2017 n. 25206/44/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la decadenza del potere di accertamento fosse maturata dopo il decorso di tre anni dalla stipulazione dell’atto. R.G. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. a, allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dalla potestà di revocare l’agevolazione per il mancato trasferimento della residenza dopo il decorso di tre anni dalla stipulazione dell’atto.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 11 Cost., comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver accolto l’appello della contribuente con motivazione apparente, senza esprimere una ratio decidendi intelligibile.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 Invero, è pacifico che, in tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. a, allegata, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel Comune ove l’immobile è ubicato, entro diciotto mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, non dalla registrazione dell’atto, ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto (in termini: Cass., Sez. 6-5, 5 febbraio 2014, n. 2527; Cass., Sez. 6-5, 1 dicembre 2017, n. 28860).

1.2 Nella specie, l’atto è stato stipulato il 7 giugno 2012 ed è stato registrato il 22 giugno 2012, mentre l’avviso di liquidazione è stato notificato il 23 marzo 2016. Per cui, il termine triennale di decadenza, computabile dal 22 dicembre 2013 (cioè, diciotto mesi dopo la registrazione), era venuto a scadenza il 22 dicembre 2016.

1.3 Ne consegue che il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che l’avviso di liquidazione fosse stato tardivamente notificato alla contribuente, computando il termine di decadenza per la revoca del beneficio fiscale dalla data di conclusione dell’atto.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

3. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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