Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 909 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. III, 20/01/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 20/01/2010), n.909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.M. LESMO S.P.A. OFFICINE MECCANICHE DI LESMO in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, Dott. P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato VELLA GIUSEPPE, RICCIO ENZO con

studio in 20122 MILANO, VIA G. SERBELLONI 8 giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SGS EGYPT LTD, EGYTECH CABLES EL SEWENDI CO;

– intimati –

e sul ricorso n. 30064/2005 proposto da:

SGS EGYPT LTD (d’ora innanzi “SGS-E”) in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. O.M.O.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato FOGLIANI ENZO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BASSI ROBERTO giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

OM LESMO OFFICINE MECCANICHE DI LESMO SFA, EGYTECH CABLES EL SEWEDY

CO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1399/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 10/05/2005, depositata il 28/05/2005,

R.G.N. 1773/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato GIUSEPPE VELLA;

udito l’Avvocato ROBERTO BASSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS), la O.M. – Officine Meccaniche – Lesmo s.p.a.

stipulava un contratto per la fornitura di macchinari di propria produzione per un importo complessivo di 2.125.000 alla societa’ egiziana Egytech, con sede a (OMISSIS).

In data (OMISSIS) le parti sottoscrivevano una “conferma d’ordine” che completava detto contratto; in particolare disciplinava il prezzo di ciascuna macchina compravenduta (in numero di 4), le modalita’ per la loro istallazione e messa in opera, e le condizioni di pagamento del prezzo che prevedevano il rilascio di una fideiussione a copertura delle prestazioni pattuite inter partes (performance bond).

In particolare a pagina 4 di detta conferma d’ordine era previsto:

“in caso di disaccordo tra l’Acquirente e il venditore circa l’accettazione delle macchine, le due parti tenteranno di trovare una composizione amichevole, se tale accordo non sara’ raggiunto in un periodo di trenta giorni, una terza parte neutrale, vuoi la Societe’ Generale de Surveillance. o i Lloyd’s, saranno congiuntamente incaricati di esprimere il loro giudizio in qualita’ di esperti in relazione alla controversia. La certificazione di questa terza parte sara’ vincolante sia per l’acquirente che per il fornitore e le spese della terza parte saranno pagate dal perdente. L’esecuzione totale o parziale della garanzia potra’ essere effettuata solo dietro presentazione dei certificati, che attestino che la fornitura delle macchine non e’ conforme al contratto e che il fornitore non ha modificato le parti difettose”.

Eseguite le forniture e ricevuti i pagamenti, la O.M. Lesmo, per ottenere il saldo finale, ordinava nel settembre ‘98 alla COMIT di Monza di emettere un performance bond per 212.000 (pari al residuo 10% del corrispettivo) a favore della Egytech e per essa della Arab Bank, a garanzia del rispetto delle condizioni di contratto. Sorte contestazioni sulle forniture, l’acquirente egiziana, dopo aver saldato il prezzo, nel febbraio ‘99 senza preavviso, escuteva la garanzia per 185.900 dalla Arab Bank (per cui la Comit doveva “bonificare l’importo” a quest’ultima avendo ricevuto anche tre certificati tecnici redatti dalla S.G.S., che accertavano alcuni vizi e difetti dei macchinari forniti); seguiva il finale addebito da parte della Comit nei confronti della O.M. Lesmo.

A seguito di cio’, quest’ultima conveniva innanzi al Tribunale di Monza, la S.G.S. chiedendone la condanna a risarcirle i danni subiti per l’illegittima escussione di una garanzia bancaria aperta dall’attrice in favore della Egytech.

Deduceva in particolare l’attrice che la S.G.S. non aveva rispettato la suddetta clausola contrattuale, emettendo detti certificati senza aver ricevuto un incarico congiunto dalle parti e senza aver tentato di risolvere bonariamente la controversia. Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria italiana e nel merito negava di aver conosciuto dette condizioni contrattuali e di aver agito quale esperta della sola acquirente egiziana; in ogni caso la S.G.S, chiedeva di chiamare in causa la Egytech per esserne manlevata in caso di condanna ma la Egytech, disposta dalla relativa chiamata in causa, rimaneva contumace.

L’adito Tribunale di Monza, con sentenza n. 73/2002, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione e nel merito la domanda della O.M. Lesmo sul presupposto che non era stata fornita prova idonea circa la responsabilita’ della S.G.S. Egypt per comportamento illecito, ex art. 2043 c.c..

Proponeva appello la O.M. Lesmo e, costituitesi la S.G.S. nonche’ la Egytech, l’adita Corte di Appello di Milano, con la decisione in esame, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado.

Ricorre per Cassazione la O.M. Lesmo con un unico motivo; resiste con controricorso la S.G.S. Egypt, che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. Ha depositato memoria la Egypt.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione di norme e diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nonche’ omesso esame di punti decisivi della controversia in relazione all’art. 2043 c.c., e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” in quanto la Corte territoriale ha erroneamente escluso la responsabilita’ della resistente per fatto illecito, trascurando un’attenta valutazione delle risultanze processuali e documentali; in particolare si fa presente che “non puo’ non rilevarsi che se davvero la S.G.S. Egypt non avesse preso visione della integrale conferma d’ordine, ha in ogni caso rilasciato i certificati illegittimamente”.

Ricorso incidentale condizionato:

Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 218 del 1995, artt. 4 e 11 nonche’ degli artt. 346, 333, 343 nonche’ 100 e 112 c.p.c. Si fa presente in proposito che la Corte territoriale ha errato nel ritenere di poter ravvisare una accettazione tacita della giurisdizione nella circostanza che SGS-E aveva reiterato la relativa eccezione nel contesto dell’appello incidentale condizionato all’esito dell’appello principale da O.M..

Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 218 del 1995, art. 3 e della convenzione di Bruxelles del 27/09/68 e relativo protocollo nonche’ violazione degli art. 1949, 1950 e 2740 c.c.. Si deduce in proposito che ha errato la corte di merito, omettendo di considerare il danno patrimoniale quale conseguente non solo ad una riduzione delle componenti attive ma anche ad un incremento delle componenti passive di detto patrimonio.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Il ricorso principale non merita accoglimento, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale in quanto condizionato.

Deve preliminarmente rilevarsi che la ratio decidendi dell’impugnata decisione si fonda, confermando quanto statuito in primo grado, sulla ritenuta indimostrata domanda della O.M. Lesmo avente ad oggetto la dedotta responsabilita’ della convenuta – appellata – S.G.S. Egypt; i Giudici di secondo grado, con ampia e logica motivazione in proposito, hanno infatti affermato: “va innanzitutto ribadito come manchi la prova di qualsiasi colpa o dolo da parte della S.G.S. nella violazione delle regole di arbitraggio tecnico contrattualmente definite tra la O.M. e la Egytech; prova che richiederebbe preliminarmente, come pacifico tra le parti, la dimostrazione della conoscenza di quelle regole da parte della S.G.S.”; inoltre che “va notato sul punto della problematica efficienza causale della condotta attribuita alla S.G.S., che mentre i certificati da questa redatti recavano l’univoca indicazione del suo ruolo di mera consulente di parte della Egytech (“la cliente”) l’autonoma e direttamente efficace performance bond guarantee prestata dalla Arab Bank a favore della Egytech e da quest’ultima escussa, prevedeva invece come presupposto necessario di tale escussione, un’attestazione emessa da un terza parte neutrale. La conseguenza dannosa ipotizzata dall’attrice O.M. Lesmo sembra doversi riportare, insomma, piu’ all’illegittimo pagamento fatto dall’Arab Bank (che non ha verificato la natura dei certificati prodottile) che non alla redazione di quei certificati riferiti da parte della S.G.S.. Infine in ogni caso neppure l’ingiustizia del danno risulta dimostrata…”. A fronte di cio’, e fermo restando che non sussiste il dedotto difetto di motivazione, la ricorrente, con l’unico motivo, in parte formula una censura “in fatto” (adducendo che, diversamente da quanto prospettato dalla Corte di merito, il prodotto documento, avente ad oggetto le condizioni generali d’ordine del 27.11.1996 avrebbe costituito valida prova della conoscenza da parte di S.G.S. di un mandato peritale congiunto) e, in parte, prospetta una questione nuova (a pag. 16 del ricorso ove si afferma che “infine non puo’ non rilevarsi che se davvero la S.G.S. Egypt non avesse preso visione della integrale conferma d’ordine, in ogni caso avrebbe rilasciato i certificati illegittimamente” e che “nel contratto di fornitura si legge che lo stesso non sara’ valido fino alla controfirma da parte dell’acquirente della conferma d’ordine”).

Consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese della seguente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 20098.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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