Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 909 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 909 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21137-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3355

PERETTI CRISTINA C.F. PRTCST70E71A345U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N.195, presso lo
studio
sI

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

la

Data pubblicazione: 17/01/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 11/09/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 1 che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

1599/2005;

R.G. 21137/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17-12-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
L’Aquila respingeva la domanda proposta da Cristina Peretti nei confronti della

apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 1-2-2002/30-42002 per esigenze “di carattere straordinario” indicate, anche con riferimento
agli accordi di mobilità richiamati, con le pronunce conseguenziali.
La Peretti proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata 1’11-9-2007, in
accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
de quo, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato
dal 1-2-2002, e condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice e
a corrisponderle la retribuzione maturata con decorrenza dalla messa in mora
del 24-6-2003, con la rivalutazione e gli interessi, detratto “quanto percepito
dall’appellante, nel periodo in questione, come compenso per attività lavorativa
sostitutiva prestata, secondo quanto risultante dagli atti di causa”.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La Peretti ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

1

s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

Ciò posto va rilevato che con il primo motivo la ricorrente deduce che nel
contratto de quo erano state specificate le ragioni dell’assunzione, anche con il

v

richiamo agli accordi sulla mobilità indicati, il cui contenuto (riportato in
ricorso ai fini della autosufficienza, nelle parti relative alla stipula dei contratti

Il motivo è fondato e va accolto come di seguito.
Come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, “in tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte
del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di
specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal
modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale
specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da
esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi
collettivi richiamati nello stesso contratto individuale) (da ultimo tra le altre v.
anche Cass. 25-5-2012 n. 8286).
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
d.lgs. n. 368/2001 ” a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
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a termine) è stato ignorato dalla Corte territoriale.

inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che

determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da
rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della
prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata
a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la
stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di
legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi
compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure
nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di
qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano
pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali
in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la
conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai
fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.
3

rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un

Così accolto il primo motivo, risultano assorbiti il secondo e il quarto
motivo, riguardanti la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo
consenso tacito e le conseguenze economiche della nullità del termine,
questioni entrambe conseguenti, appunto alla detta nullità.

che erroneamente la Corte di merito avrebbe affermato che nella specie non
sarebbe stato provato il rispetto della c.d. clausola di contingentamento e
sostiene altresì che al riguardo l’onere probatorio non incombeva su di essa
società.
Tale motivo, infatti, è del tutto incoerente con il decisum, in quanto la
Corte di merito ha affermato la nullità del termine per la ritenuta mancanza del
requisito della “specificità” delle ragioni indicate nel contratto individuale
(l’unico accenno al limite percentuale, infatti, è contenuto nella premessa
relativa alla “evoluzione della normativa” sui contratti a termine, con riguardo
al regime pregresso ex art. 23 1. 56 del 1987 e alle previsioni dei ceni del 1994
e del 2001, estranee al caso di specie, chiaramente inquadrato dalla Corte
territoriale tra le “assunzioni dal 1-1-2002” di cui al nuovo regime del d.lgs. n.
368/2001, che tra l’altro ha “eliminato il requisito della limitazione
quantitativa”).
L’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto,
con rinvio per il riesame alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa
composizione, la quale provvederà attenendosi al principio sopra ribadito e
statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

4

Inammissibile è invece il terzo motivo con il quale la ricorrente lamenta

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo,
assorbiti il secondo e il quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila, in
diversa composizione.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Roma 21 novembre 2013

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