Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9089 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALMAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA

4 SC E INT 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIDDA MAURIZIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSACCESI DANIELE;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA ANCONA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A FRIGGERI 18,

presso lo studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2004 del TRIBUNALE di ANCONA sezione

distaccata di JESI, depositata il 20/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato Renzo GIANTOMASSI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MASSACCESI Daniele, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato BONACCIO Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SGRIGNUOLI Massimo Demetrio, difensore del resistente

che ha chiesto di riportarsi e deposita atto di conferimento mandato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl ALMAUTO e C.A. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 140 del 3.10 – 20.10. 2004 con la quale il Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Jesi, aveva respinto l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 57 emessa dalla provincia d’Ancona il 30.4.02. Con tale provvedimento era stato ingiunto al C. quale autore ed alla societa’ in via solidale, il pagamento della somma di Euro 2.593,65, comprensiva di spese, per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 e art. 52, comma 2 per aver tenuto in modo incompleto e inesatto il registro di carico e scarico di rifiuti non pericolosi del tipo “rottami ferrosi” e “pneumatici usati”, le cui quantita’ annotate sul detto registro erano state ritenute difformi dai quantitativi riscontrati e stoccati. Con l’opposizione si eccepivano vizi del procedimento amministrativo nonche’ il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione.

Il ricorso per Cassazione si fonda sulla base di 7 censure;

l’intimata resiste con controricorso; i ricorrenti hanno depositato altresi’ memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., L. n. 122 del 1992; D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 2697 c.c. Viene eccepita l’erronea valutazione del giudice a quo in ordine alla ritenuta necessita’ di proporre la querela di falso per “vincere” l’accertamento e le presunzioni dei verbalizzanti, cio’ che in definitiva avrebbe indotto lo stesso giudice a non ammettere i mezzi istruttori da essi dedotti.

La doglianza e’ priva di pregio ; il tribunale invero non ha mai ritenuto nel caso in esame, la necessita’ della querela di falso per contestare le valutazioni degli agenti ed ha comunque mantenuto distinti i fatti accertati dai verbalizzanti dalle loro deduzioni (v.

pag. 4 della sentenza: “Questa e’ una deduzione operata dai P. U. che, come tale certamente non gode di fede privilegiata, ma che il giudice condivide appieno, in quanto sorretta da dati di fatti incontroversi e non diversamente interpretabiii senza ipotizzare evenienze eccezionali).

Con il 2 motivo del ricorso, gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 122 del 1992; del D.Lgs. n. 22 del 1997; e dell’art. 2697 c.c. Ripropongono una serie di censure che riguardano il verbale di accertamento e che assumono non adeguatamente valutate dal giudice di merito.

Si sostiene in specie che non c’era alcuna irregolarita’ nelle annotazione nei registri dei rifiuti rinvenuti, la cui quantita’ e consistenza era regolare, in quanto la societa’ poteva ancora godere di qualche giorno per procedere alla relativa registrazione, nel rispetto di termini previsti nella normativa (una settimana: D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, lett. a).

La contestazione dell’illecito sarebbe stata poi formulata solamente sulla base di presunzioni e deduzioni dei verbalizzanti, peraltro prive di fondamento, i quali non avevano neanche visionato o esaminato la documentazione fiscale e non dell’azienda e si erano limitati a considerare solo la presenza di un certo numero di rifiuti, valutandone la quantita’ ictu oculi, senza considerare i fatti contingenti propri dell’attivita’ aziendale (come ad esempio, che l’accesso dei verbalizzanti era stato effettuato il primo giorno utile dopo le festivita’ pasquali).

Si ribadisce che la quantita’ dei rifiuti – certamente di entita’ complessivamente inferiore alla misura indicata in verbale – doveva essere accertata a mezzo di una stima di un esperto e non in modo del tutto empirico ad “occhio nudo”: peraltro la relativa prova comunque doveva ritenersi a carico della Provincia. Cio’ di fatto ha comportato che la GdF ha indicato i rifiuti in maniera superiore al reale, e questo poteva essere accertato con la misurazione dei rifiuti e anche tramite la documentazione assistente nell’azienda.

Con il 3 motivo del ricorso, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 122 del 1992; del D.Lgs. n. 22 del 1997; e dell’art. 2697 c.c.. Si sostiene che tutta piu’ si tratterebbe di mere violazioni formali per cui doveva essere comminata la meno grave violazione di cui all’art. 52, comma 4^ che prevede una sanzione di minore entita’.

Per connessione con le precedenti censure vanno esaminati il 5 ed il 6 motivo.

Con il 5 motivo del ricorso, si denunziano sempre le stesse violazioni di legge e si lamenta che il giudice non ha nominato un CTU al fine di determinare il quantitativo dei rifiuti e la loro reale consistenza e si sia avvalso del proprio giudizio senza avere le necessarie cognizioni tecniche, cognizioni che solo un esperto del settore poteva avere.

Con il 6 motivo del ricorso, i ricorrenti, nel denunziare le stesse violazione di norme, criticano il giudice per aver voluto decidere sulla base del solo verbale della GdF (e quindi delle mere affermazioni e deduzioni dei verbalizzanti) negando l’ammissione delle prove richieste (CTU e testi).

Le suddette censure – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono tutte infondate.

Intanto con i motivi in esame gli esponenti introducono elementi di merito incensurabili in sede di legittimita’, stante la corretta e congrua motivazione della sentenza, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12.08.2004). E’ noto che sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 1554 del 20.01.2004).

Quanto alla nomina di un c.t.u. questa S.C. ha piu’ volte precisato, che …”la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorie (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita’ delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

(Cass. n. 15219 del 05/07/2007). Cio’ posto, si osserva che il giudice a quo, dopo aver premesso che i verbali di accertamento godono di piena fede fino a querela di falso, opportunamente precisando, pero’, che tale fede privilegiata “involge tutti i fatti direttamente rilevati e gli atti compiuti dai redigenti abilitati”, ha poi puntualmente ribadito che era incontestabile ” …. che giacessero presso i locali della societa’ Almauto srl, rifiuti non regolarmente annotati, che non vi fossero su registri annotazioni recenti e che le informazioni dovute non fossero ricavabili altrimenti. ” Aggiunge poi che “la circostanza che l’accertamento sia stato fatto visivamente e non tramite pesatura dei rifiuti risulta irrilevante, atteso che nessun tipo di rilievo risulta fatto a verbale su tale specifica problematica e, soprattutto, che lo stesso opponente ammette, nei suoi atti, la presenza di rifiuti non regolarmente annotati, ancorche’ “in quantitativi non preoccupanti:

ma e’ noto che a disciplina sanzionatoria in esame prescinde completamente dalla quantita’ non debitamente caricata o scaricata sui registri, ravvisandosi la fattispecie illegittima anche in presenza di un solo rifiuto”. Lo stesso giudice ha poi preso in esame ritenendola irrilevante, l’eccepita questione della non avvenuta scadenza del termine utile per le annotazioni sui registri stabilito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 sottolineando inoltre che anche la documentazione versata dagli opponenti, non chiariva “alcunche’ in merito alle giacenze della ditta”. L’assunto dei giudicante, in definitiva, appare conforme alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui “in tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l’omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell’obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell’obbligo di annotazione. Infatti, l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantita’ dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non puo’ essere adempiuto “per relationem”, attraverso l’utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com’e’ dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dal D.Lgs. n. 22 cit., art. 12, comma 1 che per i produttori di rifiuti e’ di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. e) (Cass. n. 17115 del 27/08/2004).

Passando all’esame del 4 motivo del ricorso, gli esponenti, denunziando le stesse violazioni di legge, criticano il giudice per non ha aver ritenuto viziato il procedimento amministrativo istaurato dalla Provincia per irrogare la sanzione di cui trattasi. Viene contestato il vizio del procedimento in quanto la provincia avrebbe emesso l’ordinanza – ingiunzione” dopo troppo tempo “dal compimento dell’attivita’ amministrativa necessaria per completare l’accertamento.

La doglianza e’ priva di pregio ed e’ stata adeguatamente valutata dal giudice di merito, che ha ritenuti rispettati sia i termini che le prescrizioni imposti dalla legge per l’emissione dei provvedimenti sanzionatori.

Al riguardo questa Corte ha osservato che “….nell’ambito della disciplina, dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, per l’applicazione delle sanzioni amministrative, la mancanza di previsione di un termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione, a seguito di contestazione della violazione, non autorizza la sua ricerca in altre disposizioni dell’ordinamento, sia pure a carattere generale, attesa la peculiarita’ del procedimento nel sistema, in quanto disciplinato nelle sue varie fasi, per il suo oggetto, ed in considerazione della sua natura contenziosa. Segnatamente, e’ con esso incompatibile il termine, molto breve, di trenta giorni per l’esaurimento del procedimento fissato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 riguardante l’attivita’ amministrativa in generale – che fra l’altro all’art. 1 rinvia, cosi’ confermandole, “alle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti” -, trovando ragione l’assenza di un termine per la fase decisoria dell’irrogazione della sanzione nella stessa articolazione di tale fase (L. n. 689 del 1981, art. 14), non contenibile entro limiti temporali predeterminati, tanto con riguardo all’esigenza di garantire a seguito della contestazione il dispiegarsi de diritto di difesa dell’interessato – implicante il compimento di attivita’ a volte complesse -, quanto con riguardo all’ipotesi di contestazione non immediata, decorrendo il termine per quest’ultima dall’esito dell’accertamento, di durata non prevedibile. (Cass. n. 874 del 21/01/2004; Cass. n. 6769 del 06/04/2004).

Passando infine all’esame del 7 motivo del ricorso, gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., L. n. 122 del 1992; D.Lgs. n. 22 del 1997; e dell’art. 2697 c.c.; deduce vizio di contestazione dell’addebito, rilevando l’erronea identificazione dell’autore materiale della violazione che sarebbe stato indicato nel sig. C.A., persona fisica, mentre semmai avrebbe dovuto essere solo la societa’ persona giuridica; in realta’ soltanto nella premessa dell’ordinanza viene fatto riferimento alla societa’.

Anche tale doglianza e’ infondata. Sul punto ha correttamente rilevato il giudice di merito che “… dal pertinente verbale in atti, risulta, da un lato, la corretta identificazione del trasgressore nella persona del legale rappresentante e dell’obbligato in solido nella societa’; dall’altro che il verbale fu sottoscritto dal sig. C.A., sia in qualita’ di legale rappresentante, sia come persona fisica”; ugualmente l’ordinanza ingiunzione e’ stata emessa nei confronti del C.A. e in solido nei confronti della Societa’ Almauto nella persona del legale rappresentante e conformemente notificata”.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200.00 per spese, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA