Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9089 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27954-2017 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 686/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’8.5.2017, la Corte d’Appello di Ancona confermava le statuizioni di rigetto delle istanze di protezione internazionale avanzate dal cittadino pakistano H.A., il quale aveva narrato di esser fuggito dal suo Paese perchè destinatario di un mandato di cattura in quanto accusato della morte di un agente di polizia a seguito degli scontri accaduti durante la manifestazione politica organizzata dal partito presso cui militava quale segretario di distretto.

Il richiedente ha proposto ricorso con un motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di valutazione delle dichiarazioni da lui fornite. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso la complessiva credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal richiedente, non solo per la mancata legalizzazione delle prodotte copie degli atti di denuncia e mandati di arresto a suo carico, come riduttivamente si espone nel ricorso, ma, anzitutto, sulle rilevate varie ed evidenti incongruenze del suo racconto, avendo egli riferito che il suo impegno politico sarebbe iniziato solo nel giugno del 2013 (prima se ne sarebbe disinteressato) nell’ambito del partito UKPNP (al cui interno non conosceva nessuno) e di esserne, ciononostante, divenuto segretario di distretto, senza tuttavia mostrare di conoscerne effettivamente la struttura e dinamiche organizzative; inoltre, pur essendo destinatario di un mandato di cattura, riferisce di esser riuscito a fuggire, imbarcandosi su di un aereo di linea, potendo superare i controlli in ragione della diffusa corruzione esistente in Pakistan.

In tale contesto, l’argomento secondo cui, in assenza di legalizzazione, denuncia e mandati di arresto non sarebbero attendibili, piuttosto che frutto di pregiudizio, come lamenta il ricorrente, esprime la convinzione della Corte territoriale che i documenti siano stati falsificati, e, in altri termini, che il mandato non sia stato mai emesso, e tale apprezzamento e la contraria affermazione del ricorrente attengono al giudizio di merito, qui non sindacabile.

2. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte del Ministero. Essendo il ricorrente stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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