Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9089 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9680-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PASTICCERIA D.P. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANDE DONATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 817/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO:

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. Pasticceria D.P. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992.

Diritto

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonchè della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, giacchè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa;

che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, in forza dello svolgimento di attività d’impresa;

che l’intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il primo motivo è infondato;

che il rimborso in questione riguarda solo le imposte dirette, tanto che la CTR afferma espressamente “Nella specie, il diritto al rimborso dell’IVA è comunque escluso”;

che, pertanto, non è applicabile al caso di specie quella giurisprudenza secondo la quale, in tema d’IVA, il diritto comunitario osta all’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell’imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014 (Sez. 6-5, n. 16923 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 25278 del 16/12/2015);

che, per converso, deve in questa sede ribadire il principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 65, n. 9577 del 12/06/2012);

che il secondo motivo è infondato, giacchè, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 2.300, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA