Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9088 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

NON SOLO PANE DI ANDREA MORO & C. SAS, in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 47/31/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 31, in data 04/04/2006, depositata

il 16 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 27182/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 47/31/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 31, il 04.04.2006 e DEPOSITATA il 16 ottobre 2006.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IVA ed ILOR dell’anno 1996, censura l’impugnata sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 188, della L. n. 400 del 1988, art. 17, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, nonchè per insufficiente motivazione.

3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sembra fondato ed al corrispondente quesito può rispondersi, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato non comporta l’illegittimità del D.M. 29 gennaio 1996, adottato in base al disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, atteso che nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (Cass. n. 9129/2006, Corte Costituzionale n. 297/2004).

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di consiglio e l’accoglimento del primo motivo del ricorso, per manifesta fondatezza, con assorbimento delle altre doglianze.

Il giudice del rinvio, in sede di riesame, terrà conto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 105/2003 e dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 26635/2009. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, in via preliminare, che il Collegio deve farsi carico della questione relativa alla integrità del contraddittorio, trattandosi di imposte relative a società di persone;

Considerato, in vero, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, hanno avuto modo di chiarire che, quando con il ricorso si contesta “il reddito della società o le modalità del suo accertamento”, il litisconsorzio riguarda “tutti i soci e la società” e che si verte in tema di litisconsorzio “solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale)”;

Considerato che, in applicazione dei principi desumibili dalla citata sentenza va dichiarata d’ufficio, la nullità di tutti gli atti, successivi alla costituzione della ricorrente nel giudizio di primo grado e della sentenza emessa all’esito di tale grado del giudizio, nonchè degli atti e della sentenza del grado di appello;

Considerato che, per l’effetto, la causa va rimessa al Giudice di primo grado, perchè, previa integrazione del contraddittorio, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, proceda alla relativa trattazione e, quindi, decida, offrendo congrua motivazione;

Considerato, pure, che le spese dell’intero giudizio, avuto riguardo all’epoca dell’affermazione dell’applicato principio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullità degli atti e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette la causa ad altra Sezione della CTP di Alessandria perchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, proceda al riesame ed alla decisione, offrendo congrua motivazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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