Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9088 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMTAB AZD MOBILITA’ TRASPORTI BARI SERVIZIO SPA, in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN DAMASO 15, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO VINCENZO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

A.N., F.D. genitori esercenti la potesta’ sul

minore A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3629/2004 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 09/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’AMATAB spa – Azienda Mobilita’ e Trasporti Bari Servizio, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 36929 depos. in data 9.07.2004 con la quale il Giudice di Pace di Bari, aveva accolto l’opposizione proposta da A.N. e F.D. quali esercenti la potesta’ su figlio minore A.M., avverso il verbale di accertamento e contestazione emesso dalla essa societa’ ricorrente il 23.04.2004, per violazione della L.R. n. 18 del 2002, art. 32 per contraffazione del titolo di viaggio di cui era munito il predetto minore A.M.; secondo il giudice adito, tale verbale era nullo in quanto privo di motivazione L. n. 241 del 1990, ex art. 3 il ricorso per Cassazione si fonda sulla base di 3 censure; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22 bis.

Deduce che l’opposizione in parola era inammissibile in quanto proposta avverso il verbale di contestazione dell’infrazione anziche’ nei confronti dell’ordinanza – ingiunzione prevista dalla stessa normativa. La doglianza e’ fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui si aderisce, “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non puo’ essere direttamente impugnato dall’interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva, che viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui e’ possibile proporre opposizione. A tale principio e’ fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, per le quali il verbale di accertamento dell’infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza ingiunzione.” (Cass. n. 12696 del 30.5.2007;

Cass. 21493 del 12/10/2007).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso – assorbiti gli altri motivi – con la cassazione senza rinvio ella sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., atteso che l’opposizione al verbale di cui trattasi doveva essere dichiarata inammissibile dal 1^ giudice. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta da A. N. e F.D. quali esercenti la potesta’ sul minore A.M., avverso il verbale di accertamento e contestazione n. (OMISSIS) emesso dalla essa societa’ ricorrente il (OMISSIS); condanna gli intimati al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 300,00, per onorario, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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