Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9088 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24565-2017 proposto da:

K.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI 62,

presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la Sentenza n. 1299/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 23/8/2017, la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello con cui K.Y. aveva impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, affermando che il gravame era stato iscritto a ruolo il 22.7.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 13.6.2016. Ricorre il richiedente sulla base di un motivo. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si censura la statuizione d’inammissibilità per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f).

2. Il motivo va accolto alla stregua dei seguenti argomenti. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28575 del 2018 hanno affermato, bensì, il principio secondo cui, nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, ma hanno precisato che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale.

Le Sezioni Unite hanno, al riguardo, evidenziato che fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione. Il giudice del merito avrebbe, pertanto, dovuto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione -introdotta, appunto, con atto di citazione- come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, restando, perciò, esclusa l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che aveva confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

3. La richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato è inammissibile. In base all’art. 373 c.p.c. “il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”. Tale disposizione, la cui interpretazione è assolutamente pacifica nel rimettere il potere di sospensione al giudice a quo, è espressione consapevole della funzione della Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità e non del fatto.

3. La pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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