Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9088 del 01/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9659-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in
carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE ALFREDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CALVELLI FRANCESCO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 577/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI
MAURO.
Fatto
RILEVATO:
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di liquidazione ai fini INVIM, relativo all’anno 1991.
Diritto
CONSIDERATO:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata apparente, avendo la CTR effettuato un acritico rinvio alla sentenza di primo grado, senza dare in alcun modo conto delle ragioni che avevano indotto a rigettare i motivi di impugnazione;
che, col secondo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sia sul motivo d’appello concernente la tardività del ricorso che su quello relativo alla definitività dell’atto di classamento con cui era stato attribuito il valore all’immobile, con conseguente impossibilità di impugnare il successivo avviso di liquidazione; che l’intimata si è costituita con controricorso, mediante il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avversario, da un lato, giacchè notificato allo studio del suo difensore in secondo grado, rispetto al quale peraltro era stato espressamente precisato che il mandato avrebbe avuto efficacia “solo ed esclusivamente nel presente procedimento, ovvero avanti la CTR di Catanzaro (CZ) senza elezione di domicilio” e, dall’altro, giacchè la notifica via PEC sarebbe stata priva di sottoscrizione digitale ed inoltre avrebbe contenuto un documento in PDF;
che entrambe le eccezioni sono infondate;
che, per un verso, in tema di contenzioso tributario, qualora l’impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l’art. 330 c.p.c., ma il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (Sez. 5, n. 9083 del 06/05/2015);
che, nella specie, la notifica è stata effettuata nello studio del procuratore della contribuente nel giudizio avanti la CTR, sicchè non si può negare un collegamento fra il suddetto procuratore e la L., con la conseguenza che la relativa nullità deve reputarsi sanata attraverso la costituzione nel presente processo;
che, per altro verso, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Sez. 5, n. 3805 del 16/02/2018);
che, in ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. 5, n. 18402 del 12/07/2018);
che la contro ricorrente si è anche difesa nel merito;
che il primo motivo del ricorso è fondato;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6-5, n. 22022 del 21/09/2017; Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017; Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015);
che, nella specie, la motivazione della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale si è limitata a rinviare genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado la cui motivazione non risulta, peraltro, neanche richiamata espressamente, attraverso la sottolineatura dei passi essenziali – i quali, a loro volta avevano addirittura affermato “che la commissione censuaria centrale, accogliendo alcuni ricorsi, ha giudicato iniquo tale classamento” senza dare conto dell’esame dei motivi di appello e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto;
che, in tal modo, attraverso un doppio richiamo “per relationem”, la CTR ha omesso di valutare il gravame, rimandando, in ultima analisi, ad una decisione ignota, e dunque inidonea a consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Sez. U, n. 7074 del 20/03/2017; Sez. 5, n. 24552 del 05/10/2018);
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021