Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9087 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

VISA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6841 della Commissione Tributaria Centrale di

Roma – Sezione n. 08, in data 20/06/2006, depositata il 25 luglio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 27015/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 6841 pronunziata dalla C.T.C., di Roma, Sezione n. 08, il 20.06.2006 e DEPOSITATA il 25 luglio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha parzialmente accolto l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria e quello della contribuente e, sostanzialmente, confermato la decisione di appello.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento IVA, relativo all’anno 1984, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e del D.L. n. 429 del 1982, art. 12, convertito nella L. n. 516 del 1982.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – I mezzi vanno esaminati tenendo conto del principio secondo cui ai sensi dell’art. 654 c.p.p. – il quale aveva portata modificativa del D.L. n. 429 del 1982, art. 12, convertito in L. n. 516 del 1982 – poi espressamente abrogato dal D.Lgs 10 marzo 2000, n. 76, art. 25, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. n. 6337/2002, n. 10945/2005 n. 10269/2005, n. 2499/2006);

Al riguardo, va, pure, precisato che in tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, anche nella vigenza del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12 (convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516), la sentenza definitiva penale esplicava autorità di giudicato nel processo tributario a condizione che i soggetti nei cui confronti veniva invocata fossero stati messi in condizione di partecipare al giudizio penale, ovvero che sussistesse identità di fatti materiali tra i due processi (Cass. n. 27021/2005).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli atti causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, va annullata l’impugnata decisione e la causa va rimessa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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