Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9087 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29247/2014 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato CARLO

SEGNALINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIO POLITO;

– ricorrente –

contro

A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

BENIGNI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO BALLETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7158/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2013 R.G.N. 8671/2009.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 7158 del 2013, ha rigettato l’impugnazione proposta da G.C., nei confronti della ASL – Azienda sanitaria locale – Avellino, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Avellino.

2. La G. aveva adito il Tribunale premettendo di essere medico convenzionato per le attività della medicina dei servizi, e lamentando che per il periodo da gennaio 1995 al 31 dicembre 2000 aveva ricevuto, a titolo di compenso aggiuntivo, somme inferiori a quelle effettivamente spettanti, e non aveva ricevuto quanto dovutole per spese di trasporto in relazione alle visite fiscali svolte per conto della ASL.

La ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento degli importi come specificati, oltre accessori.

La ASL, costituitasi, eccepiva la prescrizione quinquennale, e deduceva l’infondatezza delle pretese.

In via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme già erogate a titolo di spese di trasporto, in quanto non spettanti come precisato nella nota del Ministero del lavoro del 5 luglio 2000.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione in relazione ai crediti maturati nel periodo gennaio 1995 – gennaio 1999 (domanda giudiziale del 9 gennaio 2004). Rigettava nel resto la domanda della lavoratrice, e accoglieva la domanda riconvenzionale della ASL, condannando la prima a restituire la somma di Euro 59.124,98, oltre interessi legali.

3. La Corte d’Appello, adita dalla lavoratrice, disattendeva sia l’impugnazione della statuizione relativa alla intervenuta parziale prescrizione dei crediti, sia quella relativa al rigetto della domanda di riliquidazione del compenso aggiuntivo e di rimborso delle spese di trasporto.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando cinque motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso la ASL di Avellino.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che preliminarmente occorre puntualizzare le statuizioni della Corte d’Appello.

a) Accoglimento dell’eccezione di prescrizione, con le seguenti motivazioni, che si riportano in sintesi:

non rituale produzione in giudizio della nota 6 marzo 2001, comunque generica, in quanto intervenuta tardivamente solo il 27 marzo 2006, e non all’esito della costituzione della ASL;

riferibilità del tentativo di conciliazione del 7 novembre 1999 ad emolumenti relativi ad un periodo precedente a quello oggetto della controversia;

mancanza di tempestiva produzione in giudizio del tentativo di conciliazione del 2001.

b) Rigetto della domanda della riliquidazione del compenso aggiuntivo per il periodo non coperto dalla prescrizione, con le seguenti motivazioni, che si riportano in sintesi:

affermazione nel ricorso introduttivo di aver diritto a differenze retributive a titolo di compenso aggiuntivo senza null’altro specificare in fatto e in diritto. Al ricorso era allegato un prospetto contabile, ma non era chiarito da cosa nascessero le rivendicate differenze retributive. Solo dopo la costituzione in giudizio della ASL, che aveva analiticamente determinato l’importo spettante, con particolare riferimento alla base di calcolo, in conformità alle indicazioni del Ministero della sanità, la lavoratrice aveva precisato che le differenze retributive nascevano dalla diversa base di calcolo considerata la data di aprile 1986, che era stata recepita da altra sentenza passata in giudicato;

irrilevanza pertanto di un giudicato nelle more intervenuto, atteso che il ricorso introduttivo non era in grado di supportare la domanda fatta valere, avuto riguardo all’indeterminatezza della stessa;

irrilevanza comunque del giudicato intervenuto tra le parti, atteso che lo stesso non aveva investito in maniera specifica la questione della base di partenza aprile 1986;

non fondatezza della domanda in ragione del quadro normativo di riferimento. Il D.P.R. n. 504 del 1987, art. 22, riconosceva ai medici le quote caro vita con i criteri di cui alla L. n. 38 del 1986. Il D.P.R. n. 13 del 1986, faceva riferimento come base di calcolo per applicare tali criteri al compenso professionale orario… moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo professionista. In sede di prima applicazione occorreva fare riferimento all’accordo collettivo unico del 1979, che, peraltro, stabiliva un tetto di 52 ore mensili di incarico;

atteso il D.P.R. n. 504 del 1987, art. 22, la prima attribuzione decorreva dal maggio 1986, di tal chè le quote di carovita da prendere in considerazione erano quelle dovute ai sensi dell’art. 31 delle norme integrative dell’accordo nazionale unico citato;

a tale ricostruzione normativa erano conformi i conteggi della ASL; non si poteva convenire con la lavoratrice sull’applicabilità ai fini del calcolo di un tetto massimo di 130 ore mensili, atteso che la lavoratrice (il cui rapporto di lavoro rientrava nella previsione della L. n. 833 del 1978, art. 48) non rientrava tra le categorie a cui si applicava la norma transitoria che prevedeva tale tetto.

c) Rigetto della domanda relativa al rimborso delle spese di trasporto, con le seguenti motivazioni, che si riportano in sintesi:

trovava applicazione il D.P.R. n. 484 del 1996, art. 14, comma 1, lett. e), all. N, secondo cui il rimborso delle spese di trasporto presupponeva l’avvenuto pagamento alla ASL del costo della visita effettuata, che nella specie non era stato nè dedotto, nè dimostrato in corso di causa. La Corte d’Appello richiamava Cass., n. 17019 del 2006, e affermava che il Ministero, interpellato sul punto dalla ASL, aveva affermato che non spettava il corrispettivo per spese di trasporto da parte dei medici convenzionati ASL in caso di visite fiscali.

d) Non applicabilità alla fattispecie dei principi sulla tutela dell’affidamento, atteso che la ASL, nelle delibere, aveva preannunciato che si trattava di acconti subordinati alla risposta del Ministero del lavoro.

e) Non applicabilità dell’art. 2041 c.c., in quanto l’attività di addetta alle visite fiscali rientrava in quella di addetta alla medicina dei servizi, per la quale la lavoratrice era remunerata e riceveva l’indennità chilometrica.

2. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: norme di diritto e norme integrative dell’Accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali (22.11.1979), ACN recepito con il D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 866, D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504, D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218, D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 (all. N. norma finale 2), D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (all. N, norma finale 2); disposizioni Ministero della sanità di cui al telegramma 5.2.1988 e nota del 23.12.1994 prot. n. 120/S.R.C./1270 inviata dal Ministero della sanità all’Assessorato sanità della Regione Campania; D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, art. 16, L. n. 833 del 1978, art. 48, artt. 1362 c.c. e segg.; giudicato portato dalla sentenza n. 159272004 resa inter partes dal Tribunale di Avellino, art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass., n. 6519 del 2019).

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., n. 22478 del 2018).

In particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (si v., Cass., n. 24298 del 2016).

3.3. Nella specie, la ricorrente senza invocare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, e dunque senza denunciare un omesso esame da parte della Corte d’Appello di quanto dedotto con l’atto di appello medesimo, e chiedendo peraltro una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie (conteggi CTU), sostanzia le censure alla sentenza di appello nella riproduzione delle difese di primo grado e di appello, dei criteri di calcolo e dei conteggi della CTU, esponendo altresì deduzioni che non si confrontano in modo specifico con l’articolato iter motivazionale della sentenza di appello sopra riportato, in particolare al punto 1, b).

3.4. Nel corso del motivo, la ricorrente espone, in particolare, che “il giudice dell’appello non valuta la realtà di merito e processuale esistente al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio” (pag. 36 del ricorso), che la Corte d’Appello avrebbe riportato erroneamente le deduzioni di essa appellante (pag. 37 del ricorso).

In tal modo, da un lato, la lavoratrice disattende gli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non offrendo, nel richiamare le censure formulate in appello, specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.

Dall’altro, come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 22759 del 2014, n. 2687 del 2015), l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.5. Si osserva, altresì, che la ricorrente pur facendo riferimento alla sentenza 1592/04 del Tribunale di Avellino, ne indica il luogo di produzione in giudizio ma non ne trascrive il contenuto rilevante, offrendo una propria interpretazione della stessa, così disattendendo gli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

3.6. Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, come nella specie, miri, in realtà, come nella specie, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2019).

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: norme di diritto e norme integrative dell’Accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali (22.11.1979), ACN recepito con il D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 866, D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504, D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218, D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 (all. N. norma finale 2), D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (all. N, norma finale 2); disposizioni Ministero della sanità di cui al telegramma 5.2.1988 e nota del 23.12.1994 prot. n. 120/S.R.C./1270 inviata dal Ministero della sanità all’Assessorato sanità della Regione Campania; D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, art. 16, L. n. 833 del 1978, art. 48, artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la statuizione relativa alle quote caro vita (si v. sopra, punto 1, b).

4.1. Il motivo è inammissibile in ragione della giurisprudenza di legittimità richiamata al punto 3.2.

La ricorrente nel motivo riproduce il contenuto normativo delle disposizioni che invoca, senza tuttavia illustrare in modo esauriente e motivato in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, di talchè il Collegio non può adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente si duole che il giudice di appello, nell’osservare che i conteggi delle parti divergevano per il numero dei punti di contingenza, ometteva di indicare i punti che riteneva essere scattati e il valore attribuito agli stessi, limitandosi a stabilire che la base di partenza di aprile 1986 era pari a Lire 500.552 e che le somme di carovita erogate su questa base erano corrette. La Corte d’Appello, invece, avrebbe dovuto riconoscere le somme richieste dalla lavoratrice.

5.1. Il motivo è inammissibile, perchè carente in relazione a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., atteso che nella specie l’esposizione della censura risulta generica, mancando l’individuazione di “fatti” controversi in senso tecnico nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo degli stessi.

Ed infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano – come nella specie in cui la doglianza si incentra sull’interpretazione delle disposizioni che regolano la determinazione del caro vita in relazione alla base di partenza – il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., n. 22397 del 2017).

6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: norme di diritto D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 (all. N. norma finale 2), D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (all. N, norma finale 2); Det. Dirig. ASL AV2 30 settembre 1999, n. 32; principio dell’affidamento; artt. 3, 97 e 117 Cost.; art. 1375 c.c.; L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

6.1. Richiamata la giurisprudenza di legittimità di cui al punto 3.2., si osserva che nel presente motivo la ricorrente nel riprodurre, intersecandoli tra loro del D.P.R. n. 496 del 1996, art. 14, all. N., lett. e), le argomentazioni dell’atto di appello, la Det. n. 32 del 1999, un breve punto della sentenza Cass., n. 13992 del 2008, e fondando il motivo sostanzialmente sul contenuto delle stesse come riprodotto, che contrappone alla motivazione della sentenza di appello, non ottempera allo svolgimento di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, svolta attraverso puntuali contestazioni non di mera contrapposizione delle sentenza impugnata.

7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: norme di diritto D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 (all. N. norma finale 2), D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (all. N, norma finale 2); Det. Dirig. ASL AV2 30 settembre 1999, n. 32; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18.4.1996 e successivo D.M. Lavoro 15 luglio 1986; art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la statuizione che ha rigettato domanda relativa al rimborso delle spese di trasporto (si v., sopra punto 1, in particolare, lettere c, ed e).

7.1. Il motivo è inammissibile.

Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità riportata al punto 3.2., si rileva che nella esposizione nel motivo la ricorrente riporta le difese del primo grado di giudizio e le difese svolte in appello (pagg. 63-68 del ricorso), la statuizione della Corte d’Appello, articolando la censura (pag. 69) con generico riferimento alla “normativa più volte indicata e richiamata”, all’art. 2041 c.c., senza tuttavia esporre specifiche argomentazioni che vaglino il contenuto delle disposizioni indicate nella rubrica del motivo, rispetto alla sentenza di appello, con argomentate e puntuali critiche.

8. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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