Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9087 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LE MIRAGE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato MACIOCI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CORTIGLIONI STEFANO;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE STRADE ANAS SPA COMPARTIMENTO VIABILITA’ MARCHE, in

persona dell’Avvocato P.G.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio

dell’avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2004 del GIUDICE DI PACE di FANO,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13.11.03 la Mirage srl proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) dell’ANAS spa compartimento di (OMISSIS) di contestazione della violazione dell’art. 23 bis C.d.S., commi 7, 11, 13, per abusiva installazione di cartello pubblicitario. Sosteneva che la responsabilita’ della violazione andava addebitata al soggetto esecutore materiale dell’installazione, vigendo anche in questa materia il principio della responsabilita’ personale che esclude la possibilita’ di riconoscimento di forme di responsabilita’ oggettiva.

L’Anas, costituitasi, produceva documentazione da cui risultava notificata la diffida a rimuovere il cartellone pubblicitario anche al proprietario del terreno in questione.

Il giudice di pace di Fano con sentenza n. 320/04, depositata il 29.10.04, notificata in data 16.5.05, rigettava l’opposizione perche’ infondata rilevando che la ricorrente non aveva fornito la prova dell’autore del fatto. Per la cassazione della decisione ricorre la societa’ opponente esponendo tre motivi:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione per omessa statuizione sulla questione dell’illegittimita’ del verbale di constatazione della violazione per non essere stato redatto al momento dell’accertamento del fatto;

2) inapplicabilita’ dell’art. 23 C.d.S., commi 1 e 7, in quanto il cartello era stato installato su terreno di proprieta’ privata, lontano dalla strada;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 C.d.S. in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 6 e per carenza di legittimazione passiva, in quanto nel verbale opposto la Mirage era stata individuata quale responsabile in solido della violazione e il trasgressore principale veniva individuato nella Sig.ra M. R., quale legale rappresentante della societa’, mentre non era stata provata la relativa responsabilita’ della stessa. Il ricorso e’ chiaramente infondato, non avendo la societa’ opponente fornito la prova che l’installazione del cartellone pubblicitario nel luogo ove e’ stato individuato sia avvenuta per iniziativa unilaterale del personale che ne provvide la messa in opera e nemmeno che la medesima installazione sia avvenuta all’insaputa della legale rappresentante della stessa societa’. Ben vero, atteso che non e’ in discussione che il cartellone pubblicitario appartiene in proprieta’ alla stessa societa’, la stessa avrebbe dovuto fornire la prova che l’installazione sia avvenuta a sua insaputa, atteso l’obbligo della stessa di munirsi della preventiva autorizzazione amministrativa all’installazione e, comunque, di vigilare che il cartellone non fosse installato in zona vietata.

Il giudice di pace non aveva l’obbligo di ulteriore motivazione della decisione impugnata, perche’ l’art. 23 C.d.S. stabilisce il divieto di collocare cartelli pubblicitari, senza la preventiva autorizzazione, non solo lungo le strade, ma anche in vista di esse (commi 3, 4 e 7 stesso art. di legge).

Parimenti e’ a dirsi circa la mancata contestazione immediata della violazione, essendo pacifico che al momento del rilevamento dell’infrazione non era presente il responsabile della societa’ ne’ altra persona abilitata a ricevere l’atto.

Quanto alla sanzione accessoria la sentenza impugnata attesta che risultano formalmente evasi gli adempimenti normativi.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’opponente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

 

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