Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9086 del 20/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SEFIM DI PASQUALE CALIFANO & C. SAS, in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ANZISI
Mario, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 38
presso lo studio legale Perrotta – Casagrande;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 102/47/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 47, in data 07/07/2006, depositata
il 21 luglio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa iscritta a R.G. n. 26964/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 102/47/2006 pronunziata dalla C.T.C. di Napoli, Sezione n. 47, il 07.07.2006 e DEPOSITATA il 21 luglio 2006.
Con tale decisione, la C.T.C. ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, in quanto proposto contro Ufficio privo di legittimazione.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di rettifica, relativi ad IVA degli anni 1995 e 1996, censura l’impugnata sentenza di nullità, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61, comma 1, artt. 67 e 68, art. 1 bis del Regolamento approvato con Delib. Comitato Direttivo Agenzia 30 novembre 2000, art. 6 dello Statuto dell’Agenzia approvato con Delib. Comitato Direttivo Agenzia 13 dicembre 2006, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 9 e art. 2909 c.c..
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – La preliminare questione posta dal ricorso, si ritiene debba essere esaminata e decisa, sulla base del principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processus nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità1 dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi del D.Lgs. n. 300, art. 72, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato costituisce una mera facoltà1 per l’Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti – anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l’Agenzia e l’Avvocatura, con l’ulteriore conseguenza che deve ritenersi abrogato la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, comma 1, che imponeva in ogni caso la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie regionali presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. Nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura, l’applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., comporta invece che, in caso di mancata estromissione dell’Amministrazione finanziaria originariamente costituita, si forma un litisconsorzio processuale tra la stessa e l’Agenzia, con la conseguente necessità d’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività’ della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (Cass. SS.UU. n. 3118/2006, n. 3116/2006).
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio, accogliendo il primo motivo del ricorso per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011