Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9086 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA BERGAMO (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VAVASSORI GIORGIO;

– ricorrente –

e contro

P.O. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2004 del TRIBUNALE di BERGAMO sezione

distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il 30/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.7.03 P.O. e P. G. proponevano opposizione alle ordinanze – ingiunzione n. 69586 del 10.6.03 e n. 70685 del 12.6.03 emesse dal Dirigente Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, chiedendone l’annullamento.

La Provincia, costituitasi ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Grumello del Monte, con sentenza n. 60/04, depositata il 30.4.04 accoglieva il ricorso e dichiarava la nullita’ delle impugnate ordinanze – ingiunzione, compensando le spese di lite.

Assumeva il Tribunale che le ordinanze – ingiunzione avrebbero dovuto essere emesse nel termine di 30 giorni, perche’, mancando una espressa previsione normativa in proposito nella L. n. 689 del 1981, troverebbe applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 2 disciplinante il procedimento amministrativo.

Per la cassazione della decisione ricorre la Provincia, in persona del suo presidente p.t, esponendo due motivi:

1 – violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 15, 16, 18 e 28 e difetto di motivazione;

2) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e travisamento e illogicita’ delle osservazioni di controparte.

Il ricorso e’ fondato.

Ben vero, l’applicabilita’ al caso in oggetto del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689 del 1981 trova la sua ratio legis nel relativo art. 12, che fa espresso richiamo a tutte le violazione per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa, e nell’art. 46, comma 5, e negli artt. 48 bis, 50 e 55, nei punti in cui fa divieto ai gestori dei centri di raccolta di veicoli a motore e rimorchi di avviare a rottamazione i medesimi,senza avere prima provveduto alla loro cancellazione dal PRA, fissa la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da parte della Provincia e prevede il giudizio di opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18 avverso le ordinanze – ingiunzione. Risulta, per tanto, evidente che il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso a sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 non deve necessariamente concludersi nel termine di trenta giorni previsto, per l’esaurimento del procedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 in quanto tale termine e’ applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito dalla legge o dal regolamento (Cass. 30.3.04 n. 6337).

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice del Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice del Tribunale di Bergamo.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

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