Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9086 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23006-2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO

JACOUCCI 8, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MIRAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLO CARRETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Potenza, con decreto n. 1000/2018, ha respinto il ricorso proposto da O.C., nato in Nigeria, di religione cristiana, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, sia in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato, sia in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese di origine per sfuggire a tentativi di parenti di convertirlo all’Islam) risultava poco credibile e comunque, ai fini della chiesta protezione sussidiaria, l’area geografica della Nigeria di provenienza del richiedente non risultava caratterizzata da violenza indiscriminata sui civili; neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo il richiedente abbandonato il proprio paese d’origine esclusivamente per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e di lavoro.

Avverso il suddetto decreto, O.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due (plurimi) motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, rileva il collegio che la notifica del ricorso risulta nulla, perchè effettuata nei confronti del Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, e non, come sarebbe stato necessario, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass. n. 4977 del 2015; in senso sostanzialmente conforme, si vedano Cass. n. 15263 del 2018; Cass., SU, n. 608 del 2015).

Tuttavia, non è necessario disporne la rinnovazione, rivelandosi il ricorso prima facie inammissibile, per cui deve trovare applicazione il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti ((cfr., ex multis, Cass. n. 12515 del 2018; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013).

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1, 3 e 5 Cost., degli artt. 2,3,6,10 e 11Cost. e degli artt. 2,3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, non avendo il Tribunale, pedissequamente riportandosi alle valutazioni della Commissione territoriale, accuratamente vagliato sia il racconto del richiedente, del tutto circostanziato e verosimile (con riguardo alla concreta possibilità di subire minacce, ritorsioni o danno grave alla propria incolumità a causa della recente conversione al cristianesimo) sia la situazione di instabilità politico-istituzionale della Nigeria; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 1997, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

3. La prima censura è inammissibile.

Quanto al vizio di violazione di legge, il motivo, in maniera confusa, sovrappone il momento della valutazione di credibilità soggettiva col dovere di cooperazione istruttoria.

Questa Corte (Cass., n. 16925 del 2018; Cass. n. 28862 del 2018) ha infatti chiarito che: “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzitutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine”, salvo, ma non è questo il caso, che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori. Nella specie, infatti, la valutazione di non credibilità, ai fini della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, risulta operata in conformità con la menzionata disposizione, essendo stato ritenuto il racconto inattendibile, perchè inverosimile e contraddittorio. E tale apprezzamento attiene al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente valutabile.

Il Tribunale ha poi escluso il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), coerentemente alle indicazioni dei più recenti reports e le relative conclusioni attengono anch’esse all’apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, tendendo, in conclusione, la censura ad una diversa valutazione di merito.

Il vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, pure dedotto, è anch’esso inammissibile, non essendo nemmeno prospettato l’omesso esame di fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; in ogni caso, il Tribunale ha esaminato specificamente tutti i presupposti fondanti la richiesta di protezione internazionale.

4. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

Il giudice di merito si è soffermato sulla situazione dell’area di provenienza del ricorrente (Nigeria), e, sulla base dei resoconti ufficiali acquisti, ha escluso che nell’area geografica da cui il richiedente proveniva ricorresse una situazione di violenza generalizzata.

Trattasi di accertamento di merito insindacabile in questa sede poichè correttamente argomentato.

Peraltro il ricorrente, fa richiamo ad un Report annuale di Amnesty International del 2017-2018, deducendo che da esso si evincerebbe una situazione di instabilità politico-istituzionale, il che non implica necessariamente la ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria.

Il Tribunale ha ritenuto indimostrato il racconto del ricorrente in ordine ad una situazione personale specifica di minaccia grave alla vita o alla persona ed ha rilevato altresì che non fosse stata neppure allegata una situazione di conflitto armato interno in Nigeria (nell’area di provenienza del richiedente, in detto Stato), idoneo a dar luogo ad una situazione di violenza indiscriminata necessaria per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Quanto poi alla protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire soltanto di asserite minacce. La genericità del racconto del ricorrente ha giustificato la pronuncia. Non risultano allegate in ricorso, peraltro, ulteriori ragioni di vulnerabilità.

Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, che, essendo adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede, implicando accertamenti di merito che sono per loro natura estranei al giudizio di legittimità (Cass. 2858/2018).

Il vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile, non essendo nemmeno prospettato l’omesso esame di fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; in ogni caso, il Tribunale ha esaminato specificamente le richieste di protezione internazionale.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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