Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9086 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9490-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SAMMARCHI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1960/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO:

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l’appello di Z.D. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dall’intervenuta cancellazione dell’associazione Mani Aperte dall’anagrafe delle ONLUS;

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici di appello trascurato di considerare che, in virtù della presunzione iuris tantum, sarebbe spettato al contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni asseritamente irrilevanti sotto il profilo fiscale;

che l’intimato si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il primo motivo è fondato;

che il fatto storico non esaminato dalla CTR – che pure lo aveva espressamente citato nella parte narrativa della sentenza, allorquando aveva illustrato il contenuto della memoria di replica dell’appellante alla costituzione avversaria – è senz’altro costituito dall’intervenuta cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, circostanza assolutamente decisiva per valutare la conseguente legittimità dell’attività svolta (cfr. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che la decisività della predetta delibazione – nell’economia della vicenda – è tale che non potrebbe affatto dedursene il superamento, attraverso un rigetto tacito del rilievo dell’Ufficio; che anche il secondo motivo è fondato;

che, in tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020; Sez. 6-5, n. 10480 del 03/05/2018);

che, in definitiva, non bastano affermazioni del tutto generiche come “viene data ragionevole dimostrazione” e simili;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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