Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9085 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

VENCHIARUTTI SCARL con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del controricorso, dall’Avv. TOFFOLI Paolo, domiciliata

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/09/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Trieste – Sezione n. 09, in data 29/01/2007, depositata

il 28 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta a R.G. n. 26812/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 37/09/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Trieste, Sezione n. 09, il 29.01.2007 e DEPOSITATA il 28 maggio 2007.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione degli avvisi di accertamento, relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP degli anni dal 1998 al 2001, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 cod. civ., insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 121 bis, comma 1, lett. A), n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 19 bis.

3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione dell’Agenzia.

4 – La questione posta dal ricorso si ritiene possa essere esaminata e decisa, avuto riguardo all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2003).

4 bis – La decisione impugnata non giustifica le prospettate censure, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con ragionamento corretto, sotto il profilo giuridico e logico-formale, indicando gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, avendo escluso che nel caso fosse configurabile una cessione di azienda e, per contro ritenendo sussistenti dei contratti di cessione di appalto, sulla base degli elementi, in concreto riscontrati nelle fattispecie.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione ed i principi ivi richiamati, ritiene di dover rigettare il ricorso dell’Agenzia Entrate;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento, ivi inclusi Euro duemila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia Entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA