Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9085 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TERNI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO;
– ricorrente –
e contro
GAZZOTTI MASSIMO & STANDA COMM SPA, STANDA COMMERCIALE S.R.L.;
– intimati –
e sul ricorso n. 4922/2005 proposto da:
STANDA COMMERCIALE SRL in persona dell’Amministratore delegato
H.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SICA MARCO;
– ricorrente –
e contro
COMUNE DI TERNI, G.M., STANDA COMMERCIALE SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1302/2003 del GIUDICE DI PACE di TERNI,
depositata il 26/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito l’Avvocato Emanuele COGLITORE con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del resistente che ha chiesto
accoglimento delle difese depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
incidentale, l’accoglimento del ricorso principale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2000 C.M. e la Standa Commerciale srl, il primo quale direttore responsabile della filiale di (OMISSIS) della stessa societa’ commerciale, settore non alimentare ed alimentare, proponevano opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 80 emessa dal Comune di Terni in data 16.5.2000 per violazione della L.R. Umbria n. 24 del 1999, art. 31 per avere effettuato in data (OMISSIS) una vendita promozionale fuori del periodo consentito (1.10 – 30/11), pubblicizzandola con un volantino recante la dicitura “Natale Standa”, e’ una cosa meravigliosa, bonta’, convenienza, regali dal 24.11 al 14.12.
Il Comune di Trani, costituitosi, contestava l’avverso dedotto e, in particolare, la tesi dei ricorrenti secondo cui il decreto Bersani (D.Lgs. n. 114 del 1998) non sottoponeva ad alcuna formalita’ le vendite promozionali di prodotti alimentanti casalinghi ed altri prodotti per la casa, l’igiene e la pulizia.
Il giudice di pace di Terni con sentenza n. 1357/2000 accoglieva la tesi dei ricorrenti e annullava l’ordinanza – ingiunzione, compensando le spese di lite.
Riteneva il giudicante che la L.R. Umbria 3 agosto 1999, n. 34 in materia di commercio, in attuazione del predetto decreto Bersani, prevede una disciplina differenziata per ogni tipologia merceologica di prodotti, ragione per la quale la mancata indicazione in verbale di accertamento dei prodotti interessati dalla vendita promozionale non consentiva di assumere alcuna decisione al riguardo.
Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Terni esponendo due motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, comma 1, lett. a, b, c., d. (prodotti suscettibili di vendita promozionale nel periodo 1 ottobre – 30 novembre e 1 aprile – 31 maggio e art. 31, commi 1 e 3 (disciplina vendite promozionali) L.R. Umbria n. 24 del 1999 e D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
2) omesso esame e/o travisamento dei fati decisivi e di documenti.
Resiste con controricorso la Standa Commerciale spa, proponendo ricorso incidentale basato su quattro motivi, che non risulta notificato a G.M., sebbene sia stata disposta la notificazione con ordinanza collegiale del 19.5.09.
In via pregiudiziale va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso incidentale della Standa Commerciale spa, per l’omessa notifica del medesimo al cointeressato G.M., nel termine assegnato, considerata la sussistenza del litisconsorzio sostanziale e processuale fra le spesse parti. Infondato in entrambe le sue proposizioni il ricorso del Comune di Terni.
Ben vero,contrariamente all’assunto del ricorrente, dalla lettura dell’ordinanza – ingiunzione risulta per tabulas che nel verbale di contestazione non fu riportata l’indicazione dei prodotti messi in vendita promozionale dalla Standa Commerciale di Terni ne’ si rinvengono elementi di riferimento idonei a farli individuare.
Sul piano compositivo dell’aspetto normativo dell’infrazione contestata si rileva, poi, che il D.Lgs. n. 114 del 1998, nella parte in cui al suo art. 15 disciplina le vendite straordinarie, nessuna prescrizione temporale stabilisce per le vendite promozionali.
Ne consegue che, riuniti i ricorsi, quello incidentale della Standa Commerciale spa va dichiarato inammissibile e quello del Comune di Terni va rigettato perche’ infondato. In considerazione della decisione adottata le spese di lite possono ritenersi compensate fra le parti.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010