Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9085 del 07/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 30/11/2016, dep.07/04/2017),  n. 9085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18490/2010 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIMON

BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO GIULIANI, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato GIULIANI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.C., nella qualità di erede di C.L., proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate provvedeva alla rettifica del reddito dichiarato ai fini IRPEF, nell’anno di imposta 2001, dal de cuius, il quale aveva omesso di dichiarare la plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza di taxi. Lamentava la ricorrente la mancanza di elementi certi, concreti e documentati atti a suffragare la pretesa erariale.

La pronuncia di rigetto del ricorso veniva impugnata dalla contribuente dinanzi alla C.T.R. del Lazio, che, con sentenza del 21 maggio 2009, confermava la decisione di primo grado.

Il giudice di appello rilevava che il valore della licenza era stato determinato all’esito di indagine condotta da docenti universitari mediante consegna di apposito questionario a numerosi operatori del settore, nonchè sulla base di notizie di varia provenienza (Tribunale di Milano, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, annunci di cessione e di acquisizione di licenze). Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non risulta essere stato parte nel giudizio di secondo grado, comunque oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – errata pronuncia in ordine al valore degli elementi probatori semplicemente affermati da parte dell’Ufficio ed alla ripartizione dell’onere della prova”.

Formula il seguente principio di diritto: “se elementi probatori semplicemente affermati dall’Ufficio attore in senso sostanziale debbano essere ritenuti inidonei a supportare una pronuncia di congruità della determinazione di un maggior reddito da parte dell’Ufficio e conseguente rigetto del ricorso del contribuente per violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova”.

Il motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto formulato richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 21 maggio 2009 – è privo di specificità, non avendo la ricorrente indicato quali siano gli elementi probatori che sarebbero stati soltanto dedotti dall’Ufficio, palesandosi così inadeguato a consentire alla Corte – sulla base della sola sua lettura – di enunciare una regola che, partendo dal caso concreto, possa assumere il rango di principio di diritto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Nel momento di sintesi articolato, la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe omesso di indicare le circostanze e le ragioni poste a fondamento della determinazione del valore di cessione della licenza di taxi, posto a base dell’accertamento.

Il motivo è infondato.

Le censure articolate dalla ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella operata dal giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Nella specie, la C.T.R., con apprezzamento di fatto immune da vizi logici, ha ritenuto corretto il valore della licenza di taxi determinato all’esito di indagine condotta da docenti universitari mediante consegna di apposito questionario a numerosi operatori del settore, nonchè sulla base di notizie provenienti dal Tribunale di Milano, dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, da annunci di cessione e di acquisizione di licenze di taxi.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 – errato apprezzamento sulla mancata risposta all’invito dell’Ufficio”.

Formula il seguente quesito di diritto: “se la mancata risposta all’invito dell’Ufficio per l’attivazione del procedimento di accertamento con adesione ex D.Lgs. n. 218 del 1997, debba essere considerata priva della dignità di argomento di prova e/o di valenza negativa nei confronti del contribuente”.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Al riguardo, la C.T.R. si è limitata a rilevare che “la parte non ha risposto all’invito dell’Ufficio a presentare documentazione sulla predetta cessione”, senza tuttavia poi attribuire a tale affermazione alcun rilievo ai fini della decisione.

5. In conclusione, il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non ha svolta attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di quest’ultima, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA