Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9085 del 01/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9489-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in
carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2000/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI
MAURO.
Fatto
RILEVATO:
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Arezzo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di S.L. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo agli anni 2013-2014.
Diritto
CONSIDERATO:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies;
che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’esame dei redditi relativi all’attività di bar sarebbe stato fatto scaturire dal semplice raffronto con attività similari non perfettamente aderenti a quelle dell’esercizio in contestazione, nonostante invece l’Ufficio avesse fatto rilevare le ragioni della parziale inattendibilità dello studio di settore considerato dal Senesi e nonostante fosse pienamente ammissibile un accertamento analitico-induttivo;
che l’intimato non ha resistito;
che il motivo è fondato;
che, per un verso, in tema di accertamento, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purchè preciso e grave, quale l’abnormità della percentuale di ricarico (Sez. 5, n. 32129 del 12/12/2018; Sez. 5, n. 27552 del 30/10/2018);
che, per altro verso, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Sez. 5, n. 33340 del 17/12/2019; Sez. 5, n. 16430 del 27/07/2011);
che, nella specie, la CTR non ha tenuto alcun conto della commercializzazione sottocosto dei prodotti diversi dal caffè e della conseguente percentuale di ricarico medio; che la sentenza impugnata non si è conformata ai predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021