Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9084 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.E.P. CONCERIE EST PARTENIO SPA in Liquidazione, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 167/12/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 12, in data

13/01/2006, depositata il 26 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta a R.G. n. 26777/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 167/12/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 12, il 13.01.2006 e DEPOSITATA il 26 settembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate ed ammesso la CEP SPA alla fruizione della chiesta esenzione da IVA, ritenendo che detta contribuente avesse fornito la prova dell’avvenuta esportazione della merce fatturata.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di rettifica, relativo ad IVA dell’anno 1995, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, artt. 2697, 2728 2729 cod. civ., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso si ritiene possa essere esaminata e decisa, alla stregua del principio secondo cui (Cass. n. 6351/2002, n. 13221/2001).

L’esenzione dall’I.V.A. per le cessioni di beni destinati all’esportazione, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, postula l’effettivo perfezionamento di tutte le operazioni di esportazione, delle quali assume per intero la responsabilità il cedente, a carico del quale incombe, nella ipotesi di mancato perfezionamento della esportazione stessa (nella specie, per mancato apprestamento del prescritto mod. T2 da parte della dogana di destinazione), alla stregua della disciplina del diritto interno come del diritto doganale comunitario, l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione. Tale prova, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, purchè essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta detta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituisce prova idonea allo scopo (Cass. N. 6351/2002, n. 13221/2001).

4 bis. In vero, la decisione impugnata, in relazione alla fattura n. 404 del 23.06.1995, sembra far malgoverno di tale principio, avendo riconosciuto rilevanza probatoria a documenti di origine privata.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso;

Ritenuto che, cassata l’impugnata decisione, la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Campania perchè proceda al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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