Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9084 del 15/04/2013


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 9084 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 23601-2007 proposto da:

Od.

RAMPINO RAFFAELE RMPRFL40M13L383C, RAMPINO ANTONIO
RMPNTN45P17L383B nella loro espressa qualità di figli
legittimi ed eredi di BIAGINI TINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato STASI CARLO con studio in
73100 LECCE, VIA ZANARDELLI 115;
– ricorrenti contro

RAMPINO EMANUELE RMPMNL43H3OL383C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOIOSO RAFFAELLO, rappresentato
2013

e difeso dall’avvocato MELLONE DONATO giusta delega

100

in atti;
– controri corrente –

1

Data pubblicazione: 15/04/2013

nonchè contro

RAMPINO DINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2007 della CORTE D’APPELLO

di LECCE, depositata il 07/02/2007, R.G.N. 208/2004;

RGN.23601/2007
Il Presidente
Ritenuto che Antonio e Raffaele Rampino

hanno depositato atto di

d’appello di Lecce n. 99/2007, pubblicata il 07.02.2007;
rilevato che all’impugnazione ha resistito con controricorso
Emanuele Rampino;
considerato che la rinuncia, sottoscritta dalla parte e dai
difensori, è stata notificata e che ad essa hanno aderito gli eredi
del defunto contro ricorrente Emanuele Rampino nelle persone di
Nemo..

Loredana Magi, Cosimo Rampino e Vittorio Rampino;
considerato che la dichiarazione di rinuncia risulta rituale, per
cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo di legittimità
con decreto, senza pronuncia sulle spese (art. 391, l ° co.,
cod.proc.civ.);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione con compensazione
delle spese;
dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione
ai difensori delle parti ai fini di cui all’art.391, 2 ° co.,
cod.proc.civ..
Il Presidente
Roma, 15.04.2013.

rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte

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