Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9084 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9374-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ROYAL BETTING DI G.P. & L.G. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2760/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO:

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Royal Betting s.n.c. nonchè dei soci G.P. e L.G. avverso un avviso di accertamento per IRPEF e IVA, relativo all’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR, in materia di IVA, avrebbe omesso di valutare che i contribuenti non avevano dato prova di essere in grado di introdurre elementi idonei ad allargare il quadro istruttorio, modificando le conclusioni dell’avviso;

che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato aveva emesso un atto prodromico a quelli dell’Agenzia delle Entrate, il cui stato del processo non era stato verificato, avendo la CTR dato per vero quanto affermato verbalmente dalle controparti in udienza;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta nullità del procedimento, per violazione degli artt. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe fatto riferimento alla percentuale dell’8%, relativa al servizio svolto per la Stanleybet, che non era stata oggetto di discussione in giudizio;

che gli intimati non si sono costituiti;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 27421 del 29/10/2018; Sez. 6-5, n. 11560 dell’11/05/2018);

che, nella specie, la CTR ha affermato “Non avendo attivato il contraddittorio la società non ha potuto dimostrare che pur avendo indicato nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2008 un credito IVA del predetto importo di Euro 2.442 in realtà tale credito, derivante dall’indebita detrazione accertata dall’Ufficio, non è mai stato utilizzato”. Si tratta quindi di una giustificazione che avrebbe potuto evitare l’emanazione in parte qua dell’avviso di accertamento”, dimostrando così che l’opposizione dei contribuenti non era meramente pretestuosa; che il secondo motivo è infondato;

che, anche a voler prescindere dalla considerazione che sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare l’esistenza di un procedimento pendente, asseritamente pregiudiziale, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 settembre 2017, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. 6-1, n. 17623 del 25/08/2020): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2 c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione;

che il terzo motivo è infondato;

che, nella specie, quella censurata è una mera argomentazione della CTR, inidonea ad ampliare il thema decidendum; che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore degli intimati, stante la mancanza di attività difensiva di questi ultimi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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