Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9083 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/24/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 24, in data 07/02/2006, depositata

il 28 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta a R.G. n. 12122/2007, il Procuratore ha chiesto la trattazione della causa in Camera di consiglio e la relativa definizione con pronuncia di accoglimento, per manifesta fondatezza.

Con il ricorso è chiesta la cassazione della sentenza n. 19/24/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 24, il 07.02.2006 e DEPOSITATA il 28 febbraio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando l’operato dei Giudici di primo grado, che avevano riconosciuto il diritto al rimborso.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP relativa agli anni dal 1998 al 2001, censura l’impugnata sentenza per violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

La questione posta dal ricorso va definita, applicando il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006, n. 7729/2008, n. 25611/2008, n. 25818/2008, SS.UU. n. 14828/2008).

La decisione impugnata, infatti, non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, ritenendo irrilevante e non preclusiva la circostanza, dedotta dall’Agenzia Entrata, che il contribuente si era avvalso del condono.

La Corte:

ciò stante, ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza;

ritiene, altresì, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, stante l’incontestata circostanza dell’avvenuta presentazione, per il periodo in considerazione, della domanda di condono, che, cassata l’impugnata decisione, la causa vada definita nel merito con il rigetto dell’ originario ricorso e della domanda di rimborso;

ritiene, pure, che le spese dell’intero giudizio vadano compensate, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rigetta la domanda di rimborso e l’originario ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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