Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9083 del 18/04/2014

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9083 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA
sul ricorso 19913-2008 proposto da:
A.A.

B.B.

2014- ricorrenti –

642

contro

XX

Data pubblicazione: 18/04/2014

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio
dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARRAPESE ENRICO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 438/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Ciabattini Sgotto Lidia difensore
delle ricorrenti che si riporta alle proprie difese;
udito l’Avv. Nuzzaci Vittorio difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

di FIRENZE, depositata il 13/03/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- A.A. e B.B. proponevano opposizione
avverso il decreto con cui il tribunale di Firenze aveva loro ingiunto di
pagare a favore del XX  la somma di Lire

A fondamento dell’opposizione, deducevano che talune spese non erano
dovute, mentre invocavano in compensazione fra l’atro il credito per
risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti nel loro
appartamento dal lastrico solare per difetti di manutenzione imputabili
al XX.
L’opposto chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza dep. il 30 luglio 2004 il tribunale accoglieva in
parte l’opposizione, revocando il decreto.
Con sentenza dep. il 13 marzo 2008 la Corte di appello di Firenze,
in parziale riforma della decisione

impugnata dalle opponenti,

rideterminava il debito a carico delle medesime,

riconoscendo come

dovuto il rimborso IVA relativamente all’importo liquidato a titolo
risarcitorio ed escludendo il pagamento delle spese per la consulenza
tecnica di parte.
Per quel che ancora interessa, era escluso il danno preteso dalle
opponenti per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare,
soprastante l’appartamento di loro proprietà, sul rilievo che le stesse
non erano imputabili ai lavori effettuati dal XX ma agli
interventi intrapresi di sua iniziativa dal proprietario del lastrico
solare. Il diritto al risarcimento dei danni, d’altra parte, non avrebbe

12.502.965 approvata dalla assemblea del 21-7-1999.

potuto trovare fonte nell’impegno assunto verbalmente dall’amministratore
del XX, essendo al riguardo competente l’assemblea.
Il credito derivante dal difetto di pressione idrica opposto in
compensazione non solo non era liquido né esigibile ma soprattutto non

Infine, i Giudici ritenevano corretto l’addebito agli altri
condomini delle quote di cui il condomino L.L. era risultato moroso
nei pagamenti.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione
A.A. e B.B. sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’intimato.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 1123 cod.
civ., censura la decisione gravata che aveva ripartito fra tutti i
condomini le spese relative al condomino L.L., moroso nei pagamenti,
non facendo applicazione del principio secondo cui la ripartizione degli
oneri condominiali deve avvenire in base alle tabelle millesimali.
Evidenzia che le Sezioni Unite della Suprema avevano escluso la
solidarietà passiva per le obbligazioni poste a carico dei condomini,
affermandone la natura parziaria.
2.- Il secondo motivo ( nullità della sentenza e del procedimento per
apparenza della motivazione) denuncia l’assenza di comprensibili ragioni
di diritto poste a sostegno della decisione con la quale era stata
2

era certo.

ritenuta legittima la ripartizione di cui al primo motivo.
3.

– Il terzo motivo ( omessa, incompleta e illogica motivazione)

ribadisce la mancata indicazione delle norme che avrebbero giustificato
la decisione di cui si è detto, avendo i Giudici fatto riferimento a

4.

I motivi – che, per le stretta connessione, sono da esaminare

congiuntamente – vanno disattesi
Occorre premettere che, relativamente alla validità della delibera del
21-7-1999, con la quale erano stati posto a carico dei condomini gli
oneri condominiali dovuti dal condominio moroso L.L. (e in base alla
quale è stato poi emesso il decreto ingiuntivo opposto) il resistente
con il controricorso ha, fra l’altro, invocato la formazione della cosa
giudicata derivante dalla sentenza n. 27 del 2006 della Corte di appello
di Roma, emessa fra le parti, che aveva prodotto in sede di gravame.
Occorre qui chiarire che non è stata formulata alcuna contestazione
sull’avvenuto passaggio in cosa giudicata della decisione summenzionata
( cfr. memoria illustrativa depositata dalle ricorrenti ex art. 378 cod.
proc. civ.).
Ciò posto, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno,
rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga
da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi
in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della
sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in
quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad
essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso
3

circostanze di fatto prive di alcuna valenza giuridica.

concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la
cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo
accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti,
ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti,

preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo,
e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni
giuridiche, attraverso la stabilità della decisione ( S.U. 13916/2006;
26041/2010).
Orbene, dall’esame della summenzionata sentenza è emerso che i Giudici,
nel verificare la validità della delibera del 21-7-1999 impugnata dalle
attuali ricorrenti in quel giudizio anche sotto il medesimo profilo
censurato nella presente sede, escludevano la denunciata nullità sul
rilievo che la ripartizione del debito del condomino moroso era avvenuta,
per assoluta e improrogabile necessità,

in via provvisoria e non

definitiva senza alcuna modifica, palese o larvata,

delle tabelle

millesimali, sia per le necessità contabili e di bilancio del
Condominio sia per evitare il pregiudizio derivante dalla minaccia di
un creditore di applicare interessi di mora del 12% annuo con
conseguente aggravio per i singoli condomini.
Ne consegue che, in merito alla validità della ripartizione fra i
condomini del debito del condomino moroso, deliberata il 21-7-1999 dall’
assemblea, è ormai preclusa ogni indagine, facendo stato l’accertamento
contenuto in quella sentenza (art. 2909 cod.civ.).
In ogni caso, il giudizio sulla legittimità della delibera del 21-74

conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un

1999 compiuto dalla sentenza qui impugnata è conforme all’orientamento
del giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui
nell’ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme,
può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a

un fondo – cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei
confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva
( Cass. 13631/2001; 3463/1975)
5.- Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043, 2051 e 1130 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva
escluso il risarcimento da parte del XX dei danni derivanti
dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, quando la
responsabilità del XX per difetto anche soltanto del dovere di

sopperire all’inadémpimento del condomino moroso con la costituzione di

Il(
/1A
custodia e manutenzione ex art. 2051 citato :

derivava dall’impegno scritto assunto dall’amministratore e

verbalizzato nella riunione tenutasi nell’appartamento delle opponenti,
con il quale era stata riconosciuta la responsabilità del XX per
i danni subiti dalle opponenti;
– l’amministratore di condominio ha tra i suoi doveri quello di
assicurare ai condomini il miglior godimento delle cose comuni e di
compiere gli atti conservativi ad esse relative; l’impegno di cui sopra
era stato assunto nell’ambito degli obblighi al medesimo incombenti;
– i pur modesti risarcimenti riconosciuti alle opponenti dal CTU non
erano stati considerati dal tribunale e dalla Corte di appello;

i danni subiti dalle attuali ricorrenti erano, per l’appunto,
5

riferibili a lavori eseguiti sulle parti comuni, di cui il XX
dove rispondere ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. ;
– il lastrico solare, di cui non risultava che il condomino soprastante
avesse la proprietà o l’uso esclusivo, era un bene condominiale, secondo

le opere

eseguite dal XX erano determinate da omessa

manutenzione / riparazione e da omessa custodia di gronda e pluviali
ovvero da dotazioni condominiali assoggettate a manipolazioni e a
modifiche strutturali durante i lavori alle parti comuni ;
– la funzione di copertura del lastrico solare comportava che le spese
per le opere in questione andavano ripartite fra i condomini ex art. 1126
cod. civ.
– l’intervento eseguito dal condomino non risultava mai approvato r
dall’assemblea.
6.- Il motivo è infondato.
a) La sentenza ha escluso, a stregua di quelle che erano state le
indagini del consulente tecnico, il nesso causale fra i lavori deliberati
ed effettuati dal XX e le infiltrazioni provenienti
nell’appartamento delle attuali ricorrenti dal lastrico solare, avendo
verificato che queste erano da collegare agli interventi compiuti per
iniziativa e interesse del condomino che vi aveva in concreto operato :
trattasi di un accertamento di fatto, che è incensurabile in sede di
legittimità se non per vizio di motivazione da cui la sentenza impugnata
è immune. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore
6

quanto risultava dalla documentazione prodotta ;

intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in
base al solo esame del contenuto

del provvedimento impugnato e non può

risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle
risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a

ai sensi

dell’art. 360

n. 5

citato, la ( dedotta ) erroneità della

decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che

il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale
probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli
accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo
di legittimità della Cassazione.
Le critiche formulate dalle ricorrenti
correttezza e la congruità dell’iter

non

sono

idonee

a scalfire la

logico giuridico

seguito dalla

sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico
della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere
attraverso la disamina e la discussione degli elementi probatori
acquisiti – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto
dai Giudici.
Ciò posto, correttamente la sentenza ha escluso la responsabilità che
grava, ex art.

2051 cod. civ., a carico del Condominio nel caso in cui

non abbia ottemperato all’obbligo di provvedere alla manutenzione, alla
riparazione o alla ricostruzione del lastrico solare : tale obbligo non
sussiste quando come nella specie – secondo la ricostruzione in fatto
compiuta dai Giudici – i danni siano imputabili esclusivamente alla
condotta tenuta dal condomino.
7

cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza,

La questione circa la proprietà o l’uso esclusivo del lastrico solare è,
per un verso, inammissibile (perché, non essendo trattata dalla decisione
impugnata, è da considerare nuova, involgendo anche accertamenti di
fatto) ed è, per l’altro, irrilevante, posto che i Giudici hanno escluso

concreto posta in essere del condomino la condizione del lastrico solare.
b) La dichiarazione resa dall’amministratore, con la quale sarebbe stato
riconosciuto il danno patito dalle opponenti, non avrebbe potuto
impegnare i condomini. Al riguardo, appare del tutto fuori luogo il
riferimento ai poteri conferiti all’amministratore dall’art. 1130 cod.
civ.: nella specie era in discussione il riconoscimento di una pretesa
di carattere patrimoniale a titolo risarcitorio nei confronti dei
condomini, dei quali, pertanto, sarebbe stato necessario il consenso.
7.- Il quinto motivo (omessa motivazione) denuncia il mancato e
immotivato accoglimento delle istanze istruttorie ( consulenza tecnica e
prova per testi) , con particolare riferimento alla domanda di danni per
la insufficiente pressione dell’impianto idrico comune, quando la
documentazione prodotta avrebbe fornito la prova dell’assunto delle
opponenti.
La Corte avrebbe dovuto prendere in esame le censure sollevate alla
consulenza sulla base della prodotta documentazione, da cui erano
emersi il successivo aggravamento delle infiltrazioni di pioggia nei
locali di loro proprietà nonché la rilevanza, le cause e la natura della
lesione strutturale che l’assemblea aveva riconosciuto con la delibera
de 26-11-1998; non aveva esaminato la lettera del 11-4-2001 del geom.
8

la responsabilità del Condominio, avendo attribuito alla condotta in

Bonechi.
8.- Il motivo va disatteso.
In primo luogo la doglianza è generica nella parte in cui non riporta
il contenuto delle censure sollevate alla consulenza tecnica né delle
non consentendo di verificare la decisività delle

deduzioni e dei documenti dovendo qui ricordarsi che

intanto può

configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o
delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento
probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da
invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è
fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio
decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere
dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di
elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati,
unitamente ad altri con essi contrastanti, nell’ambito della valutazione
discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice
di merito : altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza
investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al
giudice di legittimità.
Per quel che concerne il credito opposto in compensazione, la sentenza ritenendo che lo stesso non fosse liquido ed esigibile e neppure certo
(tant’ è vero che le opponenti avevano chiesto l’ammissione della
consulenza tecnica per verificarlo) –

ha correttamente escluso

requisiti di cui all’art. 1243, secondo comma, cod. civ., secondo cui la
9

delibere menzionate,

compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito,
nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta
liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che,
difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione

giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità,
risolvendosi in una valutazione di fatto, è evidentemente incensurabile
in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso va rigettato
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico delle
ricorrenti, risultate soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente
delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.200,00 di
cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11 marzo 2014
Il Cons. estensore

Il P

dente

e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo

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