Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9083 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 30/11/2016, dep.07/04/2017),  n. 9083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16780-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IDROCENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANO DI MAIO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CERULLI IRELLI che ha

chiesto il rigetto e deposita in udienza una cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 28 aprile 2009, la C.T.R. del Piemonte, in accoglimento dell’appello proposto dalla IDROCENTRO S.p.A., in parziale riforma delle decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, in relazione all’anno di imposta 2003, IVA, IRPEG e IRAP ricalcolate a seguito di disconoscimento di taluni componenti negativi di reddito (spese di rappresentanza e perdite su crediti) indebitamente dedotte dalla società contribuente.

Il giudice di appello ha così testualmente motivato: “a) Recupero spese di rappresentanza per Euro 79.310,00. Dalla documentazione in atti (fatture, foto, ecc.) emerge che trattasi di prestazioni di servizi e cessioni di beni in armonia al disposto dell’art. 108, comma 2 T.U.I.R. interamente deducibili. b) Perdite su crediti. Dalla documentazione in atti (denunce, ecc.) si deduce trattarsi di evidenti manifestazioni di insolvenza comportanti la perdita su crediti per Euro 130.897,00”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che ha depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Formula il seguente quesito di diritto: “in un caso in cui, come in quello di specie, in cui la CTP ha respinto il ricorso della società contribuente in punto di recupero a tassazione di perdite su crediti, ritenute indebitamente dedotte, e la società ha appellato detta pronuncia esponendo unicamente una ricapitolazione del contenuto delle statuizioni impugnate, senza tuttavia svolgere censure di sorta, dica codesta Corte se sia nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la sentenza con cui la CTR ha accolto nel merito l’appello, omettendo di rilevarne d’ufficio l’inammissibilità in parte qua, per la mancata articolazione di motivi specifici”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Formula il seguente quesito di diritto: “in un caso in cui, come in quello di specie, in cui la CTP ha respinto il ricorso della società contribuente in punto di recupero a tassazione di perdite su crediti, ritenute indebitamente dedotte, e la società ha appellato detta pronuncia esponendo unicamente una ricapitolazione del contenuto delle statuizioni impugnate, senza tuttavia svolgere censure di sorta, dica codesta Corte se la CTR che – accogliendo nel merito l’appello – lo ha implicitamente ritenuto ammissibile, sia in corsa nella violazione del principio di diritto contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo cui l’appello nel rito tributario deve contenere l’articolazione dei motivi specifici a pena di inammissibilità, ed abbia applicato per contro l’erroneo principio in base al quale anche un appello privo di censure dirette contro la sentenza impugnata è da ritenersi ammissibile”.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

In relazione al recupero di perdite su crediti, in quanto ritenute indebitamente dedotte dalla società contribuente, quest’ultima ha proposto appello contestando la decisione di primo grado deducendo che la società aveva effettivamente sostenuto tali perdite, in presenza di evidenti manifestazioni di insolvenza dei clienti nell’anno d’imposta in considerazione, esponendo poi, nel dettaglio, circostanze e ragioni poste a fondamento del proprio assunto.

Ciò posto, ritiene la Corte che, nella fattispecie, sia stato osservato il requisito della specificità dei motivi di appello previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, posto che “la valutazione circa la necessaria specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata; tale specificità sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime; non è quindi necessario l’esame dei singoli passaggi della motivazione ove l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata” (Cass. civ., sez. trib., 2310-2003, n. 15936″. Inoltre, “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, ben potendo i motivi d’appello essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (Cass., sez. trib., 14-012011, n. 802).

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Formula il seguente momento di sintesi: “i costi pari ad Euro 79.310,00, interamente dedotti dalla società contribuente, avevano una finalità di mera promozione dell’immagine della società. Questa qualificazione comportava un regime fiscale di indeducibilità per le prestazioni di servizi e di limitata deducibilità entro l’importo unitario di Euro 25,82 per le cessioni dei beni (di qui la decisività del fatto). La sentenza della CTR è viziata ai sensi denunciati rubrica perchè, limitandosi a dichiarare che le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono “in armonia al disposto dell’art. 108, comma 2, ha enunciato una conclusione la cui coerenza logica giuridica non è controllabile”.

5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce “insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Formula il seguente momento di sintesi: “il complesso di fatti che qui rilevano è costituito dalle circostanze riportate alle pagine 5-6 del presente ricorso, indicanti rispetto ai vari crediti l’erronea imputazione all’anno 2003 oppure la mancanza di prova della certezza e definitività della perdita. La motivazione della sentenza impugnata va considerata carente al riguardo perchè: nonostante l’analitica confutazione svolta dall’ufficio appellato per le cinque perdite su crediti, sulla scorta delle argomentazioni trascritte alle pagine 5-6 del presente ricorso, da cui si evinceva la mancata attivazione di procedure di recupero di sorta, la CTR ha ritenuto sussistente il presupposto per la deduzione di dette perdite mediante un generico richiamo alla “documentazione in atti” che attesterebbe “evidenti manifestazioni di insolvenza””.

6. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La motivazione della sentenza impugnata è espressa testualmente nei seguenti termini: “a) Recupero spese di rappresentanza per Euro 79.310,00. Dalla documentazione in atti (fatture, foto, ecc.) emerge che trattasi di prestazioni di servizi e cessioni di beni in armonia al disposto dell’art. 108, comma 2 T.U.I.R. interamente deducibili. b) Perdite su crediti. Dalla documentazione in atti (denunce, ecc.) si deduce trattarsi di evidenti manifestazioni di insolvenza comportanti la perdita su crediti per Euro 130.897,00”.

Una simile motivazione si palesa del tutto insufficiente, risolvendosi in affermazioni apodittiche, nelle quali è operato un generico riferimento alla documentazione in atti, senza tuttavia esplicitare le ragioni che hanno indotto la C.T.R. ad attribuire decisivo rilievo a specifici documenti, evidenziandone il contenuto, e non esprimendo alcuna considerazione in merito alle puntuali osservazioni formulate dall’Ufficio in sede di controdeduzioni in appello, impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

7. In conclusione, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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