Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9082 del 18/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/05/2020), n.9082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15452-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D. in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore della SOCIETA’ ADRIATICA CAUZIONI SRL, S.F.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio
dell’avvocato LUCA BONTEMPI, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO VINCENZO VANNUCCI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 580/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR delle Marche depositata il 15.11.2017 con la quale sono state accolte le ragioni di C.D. in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Adriatica Cauzioni Srl, e S.F. che contestano la imputazione per trasparenza ad esse socie di redditi accertati nei confronti della società (costi ritenuti non inerenti). Si sono costituite le contribuenti.
Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti. Il difensore delle contribuenti ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di avere depositato in via telematica domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e provveduto tramite mod. F 24 al versamento delle somme necessarie. Ha chiesto la sospensione del processo.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e rilevato che la controversia non si presenta di immediata evidenza decisoria, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020