Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9082 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA BUOENOS AIRES 5, presso lo studio

dell”avvocato CAIAZZA ELENA, rappresentato e difeso dall”avvocato

LENZI LUCIANO;

– ricorrente –

contro

A.M. c.f. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2004 della CORTE D”APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l”accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato A.M. assumendo che con contratto preliminare del 26/1/1981 quest”ultimo aveva promesso di venderle un appartamento sito in (OMISSIS), intestato allora ad S. A.; il convenuto non aveva adempiuto all”obbligo contrattuale, non essendo mai divenuto proprietario del bene promesso in vendita;

l”attrice chiedeva quindi la declaratoria di risoluzione del preliminare suddetto per inadempimento dell” A. e la condanna di quest”ultimo al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il convenuto assumendo di non aver potuto adempiere all”obbligazione assunta nei confronti della V. per colpa del S. che, pur obbligatosi nei suoi confronti, aveva rifiutato di stipulare il contratto definitivo di vendita relativo all”immobile in oggetto; chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa il S. per essere dallo stesso manlevato.

Il S., costituitosi in giudizio, deduceva di aver stipulato con l” A. tre distinti preliminari di vendita, rispettivamente il (OMISSIS) in ordine ad un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 32.000.000 da pagarsi entro tre anni con interessi a scalare del 18%, il (OMISSIS) riguardo ad un immobile in via (OMISSIS) per il prezzo di L. 36.500.000 da pagarsi entro tre anni con interessi a scalare del 18%, e l”(OMISSIS) relativamente ad un fondo sempre in via (OMISSIS) per il prezzo di L. 55.000.000 da pagarsi entro tre anni con interessi a scalare del 16%; aggiungeva che la stipula del rogito notarile avrebbe dovuto avvenire entro tre anni dalla sottoscrizione dei preliminari, e che alla scadenza dell”ultimo ((OMISSIS)) l” A., a fronte di un debito complessivo al netto degli interessi di L. 123.000.000, aveva pagato senza adottare alcun criterio di imputazione soltanto L. 57.108.000, mentre per altre L. 26.368.270 erano stati rilasciati effetti insoluti; con lettera del 1- 12-1981 l” A. aveva rimesso un assegno circolare di L. 24.365.556 chiedendo al contempo la fissazione della data per la stipula dei rogiti notarili di trasferimento delle tre unita” immobiliari, richiesta respinta in quanto i pagamenti avvenuti erano appena sufficienti a pagare gli interessi pattuiti; il S. esponeva infine di aver convenuto in giudizio l” A. con atto di citazione del 9-4-1982 dinanzi al Tribunale di Prato chiedendo la risoluzione dei tre contratti ed il risarcimento dei danni, mentre l” A. aveva chiesto il trasferimento coattivo in proprio favore della proprieta” dei beni.

Riuniti i due procedimenti il Tribunale adito con sentenza del 2/7/1991 accoglieva la domanda della V. nei confronti dell” A. dichiarando risolto il preliminare tra essi stipulato e condannando l” A. alla restituzione della somma ricevuta di L. 35.000.000 oltre accessori nonche” al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; accoglieva inoltre la domanda del S. nei confronti dell” A. dichiarando risolti i tre suddetti preliminari per inadempimento del convenuto, che veniva condannato al rilascio immediato dei beni nonche” al risarcimento dei danni a titolo di indennita” di occupazione in favore del S. nelle somme indicate dal C.T.U..

Proposta impugnazione da parte dell” A. cui resisteva il S. la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 14/1/2004, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato il S. tenuto a stipulare il rogito con l” A. o persona da quest”ultimo designata in relazione al preliminare di compravendita del (OMISSIS) ed ha condannato il S. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; ha inoltre condannato l” A. al risarcimento dei danni in favore del S. a titolo di indennita” di occupazione limitatamente all”appartamento di cui al preliminare del (OMISSIS) nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione del 9-11-1985.

Per la cassazione di tale sentenza il S. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; l” A. non ha svolto attivita” difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell”art. 1193 c.c., comma 2 censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i debiti nascenti dai primi due contratti di compravendita (il primo stipulato il (OMISSIS) dove il prezzo era stato fissato in L. 32.000.000 da versarsi dilazionatamente in tre anni al tasso del 18%, ed il secondo il (OMISSIS) dove il prezzo era stato pattuito in L. 36.500.000 da corrispondersi dilazionatamente in tre anni al tasso del 18%) erano egualmente onerosi, tenuto conto degli interessi e non del capitale; tale valutazione era erronea, posto che invece a tal riguardo occorre considerare il debito nella sua interezza, con riferimento sia al capitale – dal momento che l”importo degli interessi varia in funzione dell”importo del capitale su cui gli stessi vengono calcolati – che al tasso degli interessi.

Il S. quindi sostiene che l”erronea e falsa interpretazione del criterio normativo del debito piu” oneroso ha determinato il convincimento di considerare ugualmente onerosi debiti con capitali diversi (L. 32.000.000 il preliminare del (OMISSIS) e L. 36.500.000 il preliminare del (OMISSIS)) ed identici tassi di interesse, con la conseguente violazione dell”ordine dei criteri legali di imputazione stabiliti dall”art. 1193 c.c., comma 2, avendo il giudice di appello applicato il quarto ed ultimo criterio di imputazione, ovvero quello del debito piu” antico (quello sorto con il primo preliminare del (OMISSIS)) in luogo del criterio del debito piu” oneroso.

La censura e” fondata.

La Corte territoriale, esaminando la questione dell”imputazione dei diversi pagamenti parziali effettuati dall” A. con riferimento all”obbligo del pagamento del prezzo previsto nei primi due preliminari suddetti, ha ritenuto entrambi detti debiti ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi, tenendo conto a tal fine degli interessi e non del capitale, cosicche” i predetti pagamenti dovevano essere imputati al debito piu” antico (ovvero quello sorto il (OMISSIS)) e successivamente al secondo debito.

Tale convincimento non puo” essere condiviso perche” basato sull”erroneo assunto che l”onerosita” di un debito prescinde dalla valutazione della somma capitale dovuta, dovendosi fare riferimento solo agli interessi; in senso contrario e” invece sufficiente rilevare che il fondamentale criterio per apprezzare il grado di onerosita” di un debito e” costituito proprio dall”entita” della somma dovuta come capitale, essendo evidente che l”ulteriore componente del debito riguardante gli interessi varia in funzione del debito base cui accede, rappresentando essi una obbligazione accessoria alla obbligazione principale costituita appunto dal capitale.

Erroneamente pertanto il giudice di appello, nel procedere alla comparazione tra i due suddetti debiti a carico dell” A. relativi all”obbligo di pagamento del prezzo dei preliminari di compravendita suddetti, ne ha rilevato una uguale onerosita” prescindendo dalla valutazione dei rispettivi importi dovuti a titolo di capitale e rappresentati dall”entita” del prezzo stesso, limitandosi ad evidenziare l”identica misura del tasso degli interessi pattuito; di qui dunque la conseguente erroneita” dell”applicazione del residuo criterio normativo di imputazione dei pagamenti eseguiti dall” A. costituito dal riferimento al debito piu” antico.

Con il secondo motivo il S., deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il debito piu” antico, relativo al primo preliminare di compravendita concluso il (OMISSIS), era stato saldato entro il pattuito termine di tre anni dalla suddetta stipula.

Tale motivo resta assorbito all”esito dell”accoglimento del primo motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia in conformita” del principio di diritto sopra enunciato ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che provvedera” anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Cosi” deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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