Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9082 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 30/11/2016, dep.07/04/2017),  n. 9082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14405-2010 proposto da:

ITI ISTITUTO TURISTICO ITALIANO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo studio dell’avvocato REMO MONTONE, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2009 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO,

depositata l’08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata in data 8 aprile 2009, la C.T.R. del Lazio – per quel che ancora interessa in questa sede -, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di I.T.I. – Istituto Turistico Italiano – s.r.l., notificata il 6 aprile 2006, relativamente al ruolo iscritto per il pagamento di IRPEG e ILOR per l’anno d’imposta 1991.

Riteneva il giudice di appello che l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisse questione nuova, non prospetta dalla contribuente in primo grado e, come tale, improponibile in appello; rilevava, inoltre che la cartella impugnata era stata emessa prima del 10 giugno 2008, data a decorrere dalla quale, ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, era divenuto necessario indicare nella cartella di pagamento il nominativo del responsabile del procedimento. Con riferimento alla dedotta decadenza dell’Ufficio dal potere di iscrizione a ruolo per inosservanza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, rilevava la C.T.R. che l’iscrizione a ruolo, effettuata il 14 novembre 2005, era tempestiva, in quanto, a seguito della sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 16, comma 7, l’accertamento era divenuto definitivo il 18 novembre 2004.

Avverso la suddetta decisione la contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), e art. 3 Cost., comma 1, e art. 97 Cost.: nullità della cartella esattoriale impugnata per mancata indicazione del responsabile del procedimento”.

Il motivo è infondato, in quanto la ricorrente non contesta la statuizione della C.T.R. in ordine alla novità dell’eccezione relativa alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, nè l’affermazione secondo cui, come stabilito dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, solo dal 10 giugno 2008 era necessario indicare nella cartella di pagamento il nominativo del responsabile del procedimento.

Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che “non costituisce causa di nullità della cartella di pagamento l’omessa indicazione del responsabile del procedimento in relazione ai ruoli formati anteriormente al 10 giugno 2008 secondo la novella ex D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv., con modif., dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31” (Cass. civ., sez. un., 14-05-2010, n. 11722). Inoltre, Cass. civ., sez. trib., 21-03-2012, n. 4516 ha affermato che “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7(statuto dei diritti del contribuente), pur qualificando “tassativo” l’obbligo dell’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa in alcun modo la sanzione connessa alla sua violazione, di talchè, ove non sia applicabile il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 40 ter, (conv., con modif., L. 28 febbraio 2008, n. 31), ratione temporis, occorre far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies in base ai quali si deve escludere che il predetto vizio possa comportare la caducazione della cartella di pagamento, poichè il provvedimento amministrativo è annullabile se “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”, mentre “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; in base a tali principi, la cui ratio va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va dunque esclusa l’annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto”.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione formulata dalla ITI S.r.l. di decadenza della P.A. dal potere di iscrizione del ruolo 2005/2696 – MANCATA PROVA IN ORDINE ALLA DATA DI ESECUTIVITA’ DEL RUOLO IN QUESTIONE”. Il momento di sintesi è così formulato: “Il presente motivo di ricorso attiene alla omessa, carente od insufficiente motivazione circa i seguenti fatti controversi e decisivi: difetto di allegazione probatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate resistente in merito alla data in cui il ruolo 2005/2696 è stato reso esecutivo”.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. Decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo”. Formula il seguente quesito di diritto: “se l’omessa prova da parte dell’Ufficio in ordine alla data in cui il ruolo n. 2696/2005 è stato reso esecutivo possa determinare la decadenza dell’A.F. dal potere di iscrizione a ruolo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17”.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili o, comunque, infondati.

In disparte la genericità della formulazione del momento di sintesi e del quesito di diritto, va rilevato come con i due motivi in scrutinio, la ricorrente contesti, nella sostanza, l’accertamento in fatto effettuato dalla C.T.R., sulla base della documentazione in atti, circa la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, individuata dal giudice di appello nel 14 novembre 2005, prospettando così un riesame del merito della vicenda, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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