Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9082 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14172-2018 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
SIMONE VALENTINI, PAOLO DI MARTINO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LUCCA;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LUCCA, depositata il
25/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ordinanza del 25 novembre 2017, il giudice di pace di Lucca ha rigettato il ricorso del signor M.C., cittadino senegalese, avverso il decreto prefettizio di espulsione, rilevando l’infondatezza dell’eccezione di mancata traduzione del decreto notificato in lingua conosciuta dall’interessato, come pure l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento, nel medesimo, dello status di rifugiato politico.
Avverso l’ordinanza di rigetto il signor M.C. ricorre per cassazione, affidandosi a un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
2.- Il motivo di ricorso assume “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonchè per violazione del principio uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.”.
Rileva in proposito che il ricorrente “conosce, capisce, parla e comprende soltanto la lingua senegalese, nonchè capisce e comprende un poco l’idioma arabo”. Per contro, “non conosce assolutamente, nè capisce, parla e/o comprende la lingua francese e/o qualsiasi altra lingua Europea”.
Ciò nonostante, l’atto di espulsione e il pedissequo verbale di notifica sono stati redatti unicamente “in lingua italiana ed francese”.
3.- Il motivo è infondato.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (per cui il decreto di espulsione va comunicato all’interessato unitamente a una traduzione in lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola), va “interpretata nel senso che grava sull’amministrazione l’onere di provare la conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà notificargli l’atto in una delle predette lingue”. Con la precisazione che “è compito del giudice del merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo è stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio notizie” (cfr. Cass., 15 maggio 2018, n. 11887).
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha rilevato come dagli atti di causa emerga che il ricorrente ha dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana e il francese quale altra lingua, secondo quanto risulta dal verbale-scheda di identificazione, “debitamente sottoscritto dal ricorrente” medesimo.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese di questa fase del giudizio, non avendo l’intimata Prefettura svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019