Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9082 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 01/04/2021), n.9082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24775-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., FL.MA., FA.AN., quale erede di

F.L., quest’ultimo ed i primi due, eredi legittimi di

F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARGHERITA OCCHIPINTI;

– controricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2439/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 1 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettava l’appello proposto dall’agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1991 e 1992 dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dal giudice di appello ritenuto spettante sulla base del regolamento c.d. de minimis sul rilievo che il rimborso complessivo nel triennio (1990/1992) risultava di gran lunga inferiore a quel limite (Euro 200.000,00) fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga de minimis Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico.

Resistono con controricorso i contribuenti Fl.Ma., F.L. e F.A..

La ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della VI Dir. n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonchè della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea.

Critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto rispettato il principio de minimis per il solo fatto che l’importo chiesto a rimborso fosse inferiore alla soglia fissata del diritto UE.

Sostiene infatti che la prova deve riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.

La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe violato la regola sull’onere della prova applicando d’ufficio il regolamento de minimis senza che i contribuenti l’avessero indicato.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte chiarito che una volta accertato che lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente come nel caso di specie il giudice di merito è tenuto, poi, a verificare che il beneficio individuale rispetti il regolamento de minimis (citata decisione, artt. 2 e 3), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (cfr. Cass. n. 22377 del 2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 TFUE, paragrafo 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136), il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. n. 14465 del 2017). Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017, cit., l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già (Cass. 2020 nr 15125; Cass. 2020 nr 7659; 2020 nr 6140).

Poste queste premesse il motivo di ricorso va quindi respinto avendo la CTR accolto la domanda del contribuente (quale titolare di redditi da lavoro autonomo) in quanto ricorrevano i presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis (Reg. CE n. 1407 del 2013, e Reg. CE n. 717 del 2014), atteso che l’importo complessivo del rimborso richiesto nel triennio e riconosciuto (Euro 41.163,00) era notevolmente inferiore a quello limite (Euro 200.000 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga de minimis, il che rende la sentenza impugnata conforme ai principi di diritto dianzi illustrati, nè l’Agenzia ricorrente ha specificamente contestato tali affermazioni.

Va peraltro osservato che i contribuenti hanno depositato con la nota dell’11.3.2019 le dichiarazioni sostitutive di notorietà, riprodotte nel corpo del controricorso ed allegate allo stesso, con cui si dava atto che F.G. non aveva percepito nel triennio in questioni aiuti pubblici in de minimis senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5000,00.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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