Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9081 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 6710 del R.G. anno 2006 proposto da:

C.L., elett.te domiciliata in ROMA, Largo Antonelli 27

presso l’avv. UBALDI Patrizia che la rappresenta e difende per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S. elettivamente domiciliato in ROMA, Via Maria

Adelaide 8 , presso l’avvocato CAU Andrea con l’avv. Salvatore Pisani

del Foro di Vibo Valentia che lo rappresenta e difende per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

P.G. presso la Corte di Appello di Roma;

– intimato –

nonchè

sul ricorso iscritto al n. 10714 del R.G. anno 2006 proposto da:

L.S., dom.to, rapp.to e difeso c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

C.L.;

– intimata –

entrambi avverso la sentenza n. 149 della Corte d’Appello di Roma

depositata il 14.01.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24.03.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il

ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12.2.2001 il Tribunale per i Minorenni di Roma accolse la domanda di L.S. di riconoscimento, previa autorizzazione ex art. 250 c.c., della figlia minore C. M.E., riconosciuta solo dalla madre C.L.. La Corte di Appello di Roma con sentenza 30.1.2003 rigettò il gravame della C. confermando la prima statuizione. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 22.9.2003, la C. propose ricorso per cassazione, che la Corte di legittimità respinse con sentenza 12675 del 2004, e quindi ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, in data 19.12.2003.

Pronunziando su tale ultimo ricorso la Corte di Appello di Roma, sezione per i minorenni, con sentenza 14.1.2005 ne ha dichiarato la inammissibilità (e nel merito la infondatezza), rilevando: che, come eccepito dal L., il termine di trenta giorni per proporre ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, decorreva dalla notificazione della sentenza revocanda (artt. 325 e 326 c.p.c.) ed era pertanto ampiamente spirato al 19.12.2003, i trenta giorni decorrendo nella specie dalla notificazione in data 22.9.2003 della sentenza; che la pretesa della impugnante di veder dichiarato non decorso il termine dalla notificazione, essendo il dies a quo per l’impugnazione decorrente solo dalla data della notificazione a sua istanza del ricorso per cassazione, era inaccettabile, posto che, alla luce di quanto affermato da Cass. n. 6759 del 1990, tale decorrenza era predicabile le sole volte in cui la sentenza non fosse stata notificata; che nel merito la ipotesi dell’errore di fatto per travisamento delle conclusioni del P.G. era inconsistente quanto irrilevante; che la natura della decisione consigliava di compensare le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso il 16.2.2006 lamentando l’errore commesso disapplicando gli artt. 325 e 395 c.p.c., là dove in realtà postulavano che la concatenazione delle impugnazioni per revocazione e per cassazione facesse decorrere il termine per proporre la prima solo dalla proposizione della seconda.

Ha resistito con controricorso il L. rilevando la pretestuosità e dilatorietà del ricorso, basato su una ipotesi che fraintendeva totalmente le statuizioni della Cassazione, e chiedendo, con ricorso incidentale, la cassazione della sentenza nella parte in cui aveva indebitamente compensato le spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il Collegio ritiene che entrambi debbano essere rigettati.

Quanto al ricorso principale la sua inconsistenza è di totale evidenza. La Corte di merito ha rettamente applicato il principio, già contenuto nella pur da essa richiamata sentenza 6759 del 1990 di questa Corte, per il quale, notificata la sentenza d’appello, il termine breve tanto per proporre istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, quanto per ricorrere per cassazione, ha una unica decorrenza per il notificante, che è quella della notificazione stessa, solo in difetto di tale notificazione il termine per proporre la richiesta di revocazione decorrendo dalla notificazione dell’atto per la proposizione, ad iniziativa della stessa parte, del ricorso ex art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14254 e n, 23592 del 2004 e n. 3294 del 2009). Solo in siffatti termini, quindi, è predicabile la “concatenazione” dei due ricorsi ipotizzata dalla ricorrente odierna, concatenazione che non è data da alcuna previsione astratta di “sequenza” normativa ma solo dalla eventuale successione temporale dopo la prima notificazione (che è quella del ricorso ex art. 360 c.p.c.), idonea ad attivare anche per il notificante il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4.

Quanto al ricorso incidentale, ne appare la evidente inammissibilità là dove mira a sindacare con generica formula la motivata decisione di compensare le spese “stante la natura della decisione” e di non procedere ad alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. (che non si scorge come si sarebbe potuta adottare all’esito dell’assorbente rilievo di tardività del ricorso per revocazione e restando irrilevante l’argomentazione spesa dalla sentenza ad abundantiam per sottolineare la non fondatezza della istanza stessa).

L’esito delle impugnazioni consente la compensazione per intero delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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