Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9081 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 18/05/2020), n.9081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29168-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1481/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di B.B.B. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in (OMISSIS), microzona 24 (OMISSIS), ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 17 luglio 2016.

Il contribuente, costituito in appello e appellante incidentale, è rimasto intimato nel presente giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA